Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25356 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18850-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, DEPOSITATA IL 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Don. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per a cassazione della sentenza della CTR Sicilia, indicata in epigrafe” che su impugnazione da parte di P.S., del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, con istanza presentata il 28.10.2008, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.

Il contribuente si costituisce con controricorso. L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

Il Collegio autorizza la, redazione in forma semplificata della motivazione.

CONSIDERATO

che:

I due motivi di ricorso, con i quali l’Agenzia deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, artt. 11 e 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 e art. 2033 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, sono infondati.

Alla fattispecie va applicato il principio, affermato da questa Corte (Cass. n. 17472 del 2017) e qui condiviso, secondo cui in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (cfr. anche Cass. n. 23142 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).

2.Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.

3.In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”), nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. n. 23339/2017, n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017, n. 18905/2016, n. 14406/2016, n. 15252 del 2016).

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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