Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25358 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16028-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, Via VENTI SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO AVAGNINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5545/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5545/28/2015, depositata il 18 dicembre 2015, non notificata, la CTR della Lombardia – in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal sig. F.D. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che aveva a sua volta appellato in via principale la sentenza della CTP di Milano, la quale aveva solo in parte accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed altro relativamente all’anno d’imposta 2008 – dichiarò nullo l’avviso di accertamento impugnato per difetto di valida sottoscrizione, in relazione al disposto DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24, 32, 53, 57 e 61, relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato l’invalidità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, sulla base di un supposto difetto di attribuzione dei poteri degli organi di vertice derivante da erronea lettura della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, sebbene detto motivo di ricorso fosse stato dedotto solo con la proposizione dell’appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ciò, quindi, in aperta violazione del divieto dello ius novorum, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già chiarito che per le ipotesi di nullità dell’atto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa, quindi, quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, opera il principio generale di conversione in mezzi di gravame. A ciò consegue che la relativa questione non possa essere rilevata d’ufficio, non potendo quindi, se non già facente parte del compendio impugnatorio in primo grado, essere sollevata per la prima volta con il ricorso in appello o ancora successivamente (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18445; Cass. sez. 5, 9 novembre 2015, n. 22810, alla stregua della quale, peraltro, la doglianza del contribuente risulta anche manifestamente infondata; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22246; Cass. sez. 65, ord. 12 dicembre 2016, n. 25447; Cass. sez. 6-5, 2 febbraio 2018, n. 2654; Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8614).

1.2. La sentenza impugnata, che non ha rilevato la relativa preclusione processuale che avrebbe dovuto giustificare una pronuncia d’inammissibilità dell’appello incidentale attraverso la quale il contribuente ha ampliato l’originario thema decidendum, va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo.

1.3. Avuto riguardo alle difese del contribuente, giova ricordare che, non essendo applicabile al giudizio di cassazione l’art. 346 c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 5 marzo 2003, n. 3261; Cass. sez. lav. 29 aprile 2006, n. 10054), il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sulle questioni di merito devolute dall’Amministrazione finanziaria con l’appello principale avverso la decisione di primo grado, a nulla rilevando che le stesse non siano state riproposte nell’ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, che, avendo accolto l’appello incidentale del contribuente, aveva ritenuto assorbito l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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