LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16275-2016 proposto da:
COMMER TGS S.P.A., CF. *****, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI n.32, presso lo studio dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO SPADETTA, e ANNAMARIA SPADETTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 587/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 01/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 587/29/2016, depositata il 14 luglio 2016, non notificata, la CTR della Lombardia dichiarò inammissibile l’appello proposto dalla Commer TGS S.p.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2007.
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la pronuncia impugnata ritenuto l’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado privo di specifici motivi richiesti a pena d’inammissibilità, sebbene la contribuente, nel riproporre le questioni dedotte con il ricorso in primo grado, avesse espressamente censurato la decisione della CTP nella parte in cui essa aveva basato il proprio convincimento sulla lettura, ritenuta superficiale dalla ricorrente, di altre sentenze intervenute inter partes, nonchè su di una nozione di “fattura inesistente” non corrispondente alla realtà dei fatti.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato. Ciò alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, da riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni dell’impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo d’impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2018, n. 9937; Cass. sez. 5, 3 agosto 2016, n. 16163; Cass. sez. 6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 6-5, ord. 1 luglio 2014, n. 14908, specularmente, del resto, a quanto similarmente espresso riguardo al soddisfacimento del requisito di specificità dell’appello che sia proposto dall’amministrazione che si limiti a ribadire le ragioni addotte a fondamento della pretesa impositiva: cfr Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; più di recente cfr. anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass. sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369).
2. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti gli altri, e la causa rimessa per nuovo esame nel merito del gravame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018