Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25362 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16300-2016 proposto da:

SOCIETA’ PANORAMA 2000 S.R.L. P.I.*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA n.531, presso lo studio dell’avvocato CORRADO BOCCI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FEDERICO IACOMELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. Direzione Regionale Lazio C.F.*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.33, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA IANNACCONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI MONTERONDO (RM) C.F.*****, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO n.33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7022/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 7022/6/2015, depositata il 22 dicembre 2015, non notificata, la CTR del Lazio dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo, l’appello proposto dalla Panorama 2000 S.r.l. (di seguito contribuente) nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Monterondo, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva rigettato nel merito il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo di due avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 2002 e 2003 per aree edificabili.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’ente impositore e l’agente della riscossione resistono con controricorso.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c.”, per avere il giudice di merito rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso in appello passato per la notifica invero entro la scadenza del termine “lungo” stabilito dalla normativa, dovendo applicarsi il regime della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2014.

1.1. Preliminarmente, dato atto che l’agente della riscossione si è rimesso, nella valutazione del motivo sopra trascritto, alle determinazioni della Corte, deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo e, quindi, del ricorso, formulata dal Comune di Monterondo, in relazione all’erronea indicazione del parametro normativo di riferimento, avendo inteso la ricorrente dedurre un error in procedendo.

In proposito è agevole richiamare la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. sez. unite 24 luglio 2013, n. 17931 e successiva giurisprudenza conforme), secondo la quale l’errore nell’indicazione del parametro normativo di riferimento quanto alla critica svolta nei confronti della sentenza impugnata non comporta l’inammissibilità del motivo allorchè la sua formulazione, di là dalla rubrica dello stesso, consenta di cogliere l’effettiva censura svolta nei confronti della sentenza impugnata. Nella fattispecie, di là dall’erronea indicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo del n. 4) della stessa norma, è del tutto evidente dall’articolazione del motivo che la ricorrente ha inteso – indicandone gli effetti sul piano della nullità della sentenza – dedurre l’error in procedendo relativo alla violazione ed alla falsa applicazione delle richiamate disposizioni della legge processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 327 c.p.c., comma 1).

1.2. Ciò premesso, il motivo è manifestamente fondato.

Da quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata l’appello doveva, infatti, essere ritenuto ammissibile.

Essendo incontroverso e attestato dalla medesima sentenza della CTR che la sentenza di primo grado è stata depositata il 14 luglio 2014 e non notificata, ed applicandosi il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, (la causa essendo stata introdotta in primo grado nel 2011), dato atto che il ricorso in appello, notificato a mezzo posta, è stato spedito il 28 febbraio 2015, l’appello risulta essere stato proposto tempestivamente, non avendo tenuto conto la sentenza impugnata della sospensione dei termini legata al periodo feriale che, per il 2014, secondo il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 1 nella formulazione applicabile ratione temporis, era ancora di 46 giorni (dal 1 agosto al 15 settembre 2014).

Da ciò discende che il termine, stabilito a pena di decadenza per la proposizione dell’impugnazione, veniva a scadere il primo marzo 2015 (prorogato al 2 cadendo il primo marzo 2015 di domenica), donde la tempestività dell’appello spedito dalla contribuente a mezzo posta il 28 febbraio 2015, come attestato dalla stessa sentenza impugnata.

2. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per l’esame nel merito dell’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado, non sussistendo i presupposti per la pronuncia nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., richiesta dalla ricorrente, dovendo il giudice tributario d’appello compiere gli accertamenti di fatto ad esso istituzionalmente riservati quanto alla verifica delle doglianze addotte dalla contribuente nel merito avverso la pronuncia di primo grado.

3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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