Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25386 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8537/2016 R.G. proposto da:

P.M. e A.R., rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Contessa, domiciliati ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Cerved Credit Management s.p.a., nella qualità di mandataria di Credito Valtellinese s.c., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Pontecorvi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via dell’Orologio, n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Monza depositata il 23 aprile 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

RITENUTO

Con decreto ingiuntivo emesso in data 11 aprile 2013, il Tribunale di Monza intimava, per quanto qui di interesse, a P.M. e A.R., fideiussori della Edil Azzurra s.r.l., il pagamento in solido, in favore del Credito Valtellinese soc. coop., della somma di Euro 195.000,00. Gli ingiunti proponevano opposizione al provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Sondrio, foro della sede legale della società ricorrente; l’inefficacia della procura apposta al ricorso per ingiunzione; la loro liberazione, ai sensi dell’art. 1956 c.c., dalla garanzia prestata, per comportamento dell’istituto di credito contrario ai criteri di correttezza e buona fede.

La causa veniva assegnata ad un GOT che dapprima concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e poi rimetteva gli atti al presidente del Tribunale per l’assegnazione del fascicolo ad un magistrato di professione, posto che il valore della causa eccedeva la soglia riservata ai giudici onorari dalle tabelle di organizzazione dell’ufficio giudiziario.

Riassegnata la causa ad un nuovo magistrato, il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso.

La decisione veniva appellata dai soccombenti, ma con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame.

Il P. e l’ A. hanno quindi proposto ricorso per cassazione della sentenza di primo grado e dell’ordinanza della corte d’appello. Il Credito Valtellinese ha resistito con controricorso.

Successivamente, prima che cominciasse la trattazione in camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia accettato dalla contro ricorrente.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La rinuncia, infatti, determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Le spese di lite vanno interamente compensate, come concordato fra le parti.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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