LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 895-2017 proposto da:
A.M., A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MASTRI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO CRISTALLINI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 650/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. In data che nè il ricorso, nè la sentenza impugnata indicano, G.P. convenne dinanzi al Tribunale di Macerata A.M. e A.G., esponendo che:
-) M. e A.G. erano soci di una società di fatto, avente per oggetto l’esecuzione di lavori agricoli;
-) alla fine di ***** la propria madre, D.B.A., commissionò ai due A. l’opera di raccolta dei girasoli e di estrazione dei relativi semi, opera svolta dai due convenuti con una mietitrebbia ed un serbatoio mobile di loro proprietà;
-) ultimato il raccolto, i convenuti iniziarono le operazioni di travaso dei semi di girasole dal serbatoio mobile utilizzato durante le operazioni di mietitrebbiatura, ad un autocarro, pure di proprietà dei convenuti;
-) queste operazioni venivano svolte per mezzo di una coclea meccanica, posta all’interno del serbatoio mobile, ed azionata dal motore del trattore agricolo utilizzato per il rimorchio del serbatoio;
-) durante l’esecuzione di tale operazione, egli si era introdotto all’interno del serbatoio mobile, che era stato posteggiato non in piano, ma in posizione inclinata, per convogliare verso la coclea tutto il prodotto che ivi si trovava, ed evitare che a causa della pendenza una parte dei semi raccolti non riuscisse a raggiungere la coclea suddetta, e rimanesse all’interno del serbatoio;
-) durante lo svolgimento di questa operazione, era accidentalmente scivolato, finendo con il piede sinistro al di sotto della coclea che, proseguendo il suo movimento, provocò alla vittima lesioni tali da rendere necessaria l’amputazione dell’intero arto inferiore sinistro.
Sostenendo che la responsabilità dell’accaduto andasse ascritta ai due convenuti, l’attore concluse pertanto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.
2. Ambedue i convenuti si costituirono, eccependo – per quanto in questa sede ancora rileva – che la responsabilità dell’infortunio andava ascritta esclusivamente alla stessa vittima, per essersi introdotta arbitrariamente e volontariamente all’interno del serbatoio.
3. Con sentenza 11 maggio 2009 n. 505, il Tribunale di Macerata accolse integralmente la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.
4. Con sentenza 30 maggio 2016 n. 650, la Corte d’appello di Ancona accolse parzialmente il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) ai fratelli A. fosse stata commessa a titolo contrattuale l’esecuzione dell’opera di mietitrebbiatura nel suo complesso, comprese quindi le operazioni accessorie, con la conseguenza che non era possibile, ai fini dell’accertamento della responsabilità, distinguere tra la fase del raccolto, la fase dello stoccaggio dei semi nel serbatoio, e la fase di travaso dei semi dal serbatoio all’autocarro; tutte queste operazioni dovevano dunque ritenersi oggetto di una obbligazione assunta dai fratelli A. nei confronti del committente;
-) la prassi di introdursi all’interno dei serbatoi mobili per favorire manualmente il convogliamento dei semi verso la coclea di sollevamento era diffusa e notoria tra gli agricoltori della zona; di conseguenza i due convenuti tennero una condotta colposa consistita sia nel non prevedere una condotta imprudente, da parte della vittima, che invece era “non del tutto imprevedibile”; sia nel non aver informato la vittima della pericolosità di tale condotta; sia nel non aver affisso sul serbatoio mobile cartelli di allerta, ovvero adottato altre cautele per evitare simili condotte imprudenti;
-) la vittima, tuttavia, aveva anch’essa tenuto una condotta imprudente, alla quale la Corte d’appello attribuì una efficacia concausale nella produzione dell’evento, quantificata nella misura della metà.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Gr. e A.M., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
G.P. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043, 2050, 2051, 2087 e 2697 c.c.; dell’art. 40 c.p.; del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Il motivo, pur formalmente unitario, contiene tre censure.
1.2. Con una prima censura i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che l’attore, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, aveva confessato la propria responsabilità, ovvero di “aver eseguito la pericolosa operazione di sua esclusiva iniziativa”.
1.3. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano che la sentenza sarebbe “contraddittoria ed illogica” nella parte in cui ha ritenuto insussistente, a carico della vittima, l’ipotesi del cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero la sua responsabilità esclusiva, per essersi volontariamente ed imprudentemente esposto al pericolo.
1.4. Con una terza censura i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato come “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c. l’attività da essi svolta; soggiungono che, anche se tale attività fosse effettivamente qualificabile come “pericolosa” ex art. 2050 c.c., mancava nel caso di specie il nesso di causa tra tale attività e l’infortunio patito dall’attore, nesso che pertanto erroneamente la Corte d’appello ritenne provato.
1.5. Le tre censure appena riassunte sono infondate od inammissibili. 1.6. La prima censura è infondata perchè l’attore, sulla base di quanto riferito dagli stessi ricorrenti, in sostanza ammise di aver tenuto una condotta colposa, e non che tale condotta colposa fosse stata causa esclusiva dell’infortunio; non era, quindi, impedito alla Corte d’appello attribuire alla condotta della vittima un’efficacia concausale.
Dunque non vi è stata violazione nè dell’art. 2733 c.c., nè dell’art. 2735 c.c..
1.7. La seconda censura è inammissibile: se, infatti, la si volesse interpretare come denuncia di un vizio di “illogicità e contraddittorietà” della motivazione, essa sarebbe preclusa dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più tale tipo di censura, salva l’ipotesi di motivazione totalmente assente o totalmente inintelligibile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Se, invece, si volesse qualificare la suddetta censura come denuncia dell’erroneità dell’accertamento dell’insussistenza d’una colpa esclusiva della vittima, essa investirebbe un tipico accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità.
1.8. La terza censura, infine, è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: la Corte d’appello, infatti, ha accolto la domanda dopo aver accertato in concreto una colpa reale dei convenuti, consistita nel non aver adottato cautele idonee a prevenire un infortunio prevedibile. Nell’economia della decisione, pertanto, non ha acquistato alcun rilievo la previsione di cui all’art. 2050 c.c., nè la qualifica in termini di pericolosità o meno dell’attività svolta degli attori.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 1227,2056 e 2697 c.c.; nonchè dell’art. 112 c.p.c..
Sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo d’appello col quale essi avevano censurato la stima del danno compiuta dal Tribunale. Deducono che, col proprio atto d’appello, essi avevano censurato la sentenza di primo grado sotto un duplice profilo: sia nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, sia nella parte in cui aveva liquidato talune voci di danno in modo “immotivato ed incongruo”.
Lamentano, in particolare, che la Corte d’appello è giunta “ad una determinazione del concorso del G. del tutto incongrua rispetto alla sua esclusiva o, in denegata ipotesi, pressochè esclusiva, responsabilità”.
2.2. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo va rilevato che esso mescola due problemi ben distinti: l’esistenza e la misura del contributo causale fornito dalla vittima alla produzione dell’evento (questione che attiene all’an debeatur); e la stima del danno patito dalla vittima (che attiene invece al quantum debeatur).
Per quanto attiene all’an debeatur, non risulta affatto che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile per difetto di specificità il gravame dei ricorrenti: tanto è vero che, sul punto del concorso di colpa della vittima, lo ha accolto.
Ove, poi, benevolmente si volesse qualificare questo motivo di ricorso come denunciante un vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 1227 c.c., esso sarebbe inammissibile, perchè è privo di qualsiasi illustrazione; perchè non precisa sotto quale aspetto sarebbe stato violato l’art. 1227 c.c.; perchè, in definitiva, sollecita una nuova valutazione di un accertamento tipicamente di merito, ovvero lo stabilire in che misura la vittima abbia contribuito a concausare il danno. Per quanto attiene, invece, la censura con cui si investe la sentenza d’appello per avere erroneamente ritenuto generico il gravame nella parte in cui censurava la liquidazione del danno, il motivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame d’un fatto decisivo.
Nella illustrazione del motivo non si dice altro che quanto segue: “di fronte ad una radicale contestazione del quantum della domanda attrice, in assenza di dimostrazione delle singole componenti del danno da parte del richiedente, è la pronuncia della Corte d’appello ad essere generica ed astratta, ancorchè volesse ritenersi dettata dall’equità, configurando così l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”.
3.2. Il motivo è inammissibile per totale mancanza d’una intelligibile illustrazione.
Gioverà ricordare, al riguardo, che un ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Nel nostro caso le deduzioni dei ricorrenti sopra trascritte non consentono di ravvisare in esse alcuna chiara censura.
Sul piano dell’analisi del periodo, in buona sostanza in esse si dice soltanto che la vittima avrebbe dovuto provare il danno, e non lo fece. Il che propriamente non è una censura, ma una contrapposizione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
Sul piano della logica formale, poi, i ricorrenti non spiegano in cosa sia consistito l’errore, e quale fosse la diversa regola da applicare.
Un ricorso così concepito non può che dirsi inammissibile per totale aspecificità.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).
4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna A.G. e A.M., in solido, alla rifusione in favore di G.P. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.830, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.G. e A.M., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 22 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018