Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25406 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZANO Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26543-2017- proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1482/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello di A.M., ritenendolo tardivamente proposto con atto di citazione depositato il 10 settembre 2016, cioè oltre il termine perentorio di trenta giorni (calcolando la sospensione feriale nel mese di agosto, trovando applicazione la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 46 del 2017), poichè l’ordinanza impugnata – che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale – era stata comunicata l’8 luglio 2016.

I,a parte ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Ministero dell’interno, che non ha svolto difese.

RAGIONI DI FATTO Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 e del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, per avere dichiarato inammissibile l’appello correttamente proposto con atto di citazione notificato nel termine previsto dalla legge di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata.

Il motivo è fondato, sebbene la premessa sulla quale si fonda la sentenza impugnata, che l’appello debba essere proposto con ricorso da depositare in cancelleria nel termine di legge, sia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’impugnazione avverso) l’ordinanza reiettiva della protezione internazionale va proposta con atto di citazione e non con ricorso (tra le altre. Cass. n. 13815/2016, n. 26326/2014).

Il contraddittorio, infatti, dev’essere attivato con la notificazione della citazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, come è avvenuto: la citazione è stata notificata il 7 settembre 2016, cioè tempestivamente se si considera che l’impugnata ordinanza era stata comunicata l’8 luglio 20116, non rilevando che la causa sia stata iscritta a ruolo il successivo 10 settembre 2016, tanto più che trova applicazione la disciplina previgente (poi modificata dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017) che in materia prevedeva la sospensione feriale dei termini.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che dovrà pronunciare anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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