Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25407 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27997/2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio legale AGRESTI LAUDADIO CESALI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO BLASI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 710/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 4/04//2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che:

M.S., cittadino pakistano, ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione territoriale.

Egli aveva riferito che, dopo la morte dei suoi genitori, i suoi zii e i loro figli che gestivano un terreno di sua proprietà lo avevano picchiato e minacciato al fine di costringerlo a vendere il terreno, che per questo egli era stato costretto a firmare alcuni documenti per la vendita, che gli zii lo avevano di nuovo picchiato perchè non si era presentato per la stipula dell’atto di vendita, che non aveva denunciato il fatto alle autorità locali perchè i responsabili conoscevano la polizia e il sindaco e che quindi aveva deciso di lasciare il paese;

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 9 maggio 2017, ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza del tribunale;

il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è fondato;

la sentenza impugnata ha giustificato la decisione di rigetto con motivazione contraddittoria e perplessa, quindi sindacabile in questa sede (Cass. SU n. 8053/2014), avendo affermato che la zona (Gujranwala a nord est del Pakistan) da cui il richiedente la protezione proveniva era lacerata da conflitti di matrice etnico religiosa e da attacchi terroristici tali da mettere quotidianamente a repentaglio l’incolumità dei civili (vi erano rapimenti, tentate uccisioni di uomini politici, ecc.), senza considerare che tale situazione – salvo ulteriori accertamenti in concreto, riservati ai giudici di merito – corrisponde in astratto alla nozione legale di “conflitto armato interno” che è all’origine della “violenza indiscriminata”, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà verificare in concreto la situazione attuale in cui versa la zona di provenienza del richiedente la protezione, attingendo a fonti aggiornate e attendibili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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