Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25410 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28820/2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARILLO, rappresentato c difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1488/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, emessa il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’11 ottobre 2017, ha rigettato il gravame di B.E., cittadino del Gambia, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, conformemente alla decisione della competente Commissione territoriale;

egli aveva riferito di avere svolto il servizio militare dal 6 aprile 2008 al 29 agosto 2008, di aver partecipato ad una missione di pace in Darfour e di essere stato costretto nel febbraio 2013 a recarsi in Senegal perchè aveva fatto fuggire un Iman sottoposto ad arresto e, per questo, era stato arrestato con altri commilitoni e trasferito in un campo di prigionia da cui era fuggito;

avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

il Ministero dell’interno ha presentato controdeduzioni.

CONSIDERATO

Che:

in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, si devono esaminare il terzo e quarto motivo, con i quali fondatamente è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte d’appello, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, omesso qualsiasi indagine istruttoria sulla situazione sociopolitica del Gambia, in tal modo venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria, nonostante le informazioni tutt’altro che tranquillizzanti desumibili dalle Conti informative prodotte dal ricorrente (riportate nel terzo motivo);

pertanto, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata e cassata con rinvio alla Corte di merito, che dovrà accertare l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, da interpretare, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe per la sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018).

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, in relazione ai quali cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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