LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29466-2017 proposto da:
K.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
STOPPANI, 34, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVAGNI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1011/2017 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA, emessa il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 7 giugno 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello di K.M.M. avverso l’impugnata ordinanza, comunicata il 27 settembre 2016, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto proposto con atto di citazione consegnato per la notifica il 26 ottobre 2016, ma depositato il 7 novembre 2016, mentre il gravame avrebbe dovuto essere proposto con ricorso da depositare nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza;
la parte ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f).
Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
la sentenza impugnata si è discostata dal principio secondo cui l’impugnazione ex art. 702 quater c.p.c. avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale va proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso, da notificare – come avvenuto nella specie, avendo riguardo alla data di spedizione dell’atto – nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità (Cass. n. 13815/2016, 26326/2014);
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018