LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 314-2017 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI n. 32, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH rappresentata e difeso dagli avvocati MARCO ALLENA, FRANCESCO PISTOLESI, e MARCO MICCINESI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3077/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Don. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione nei confronti del contribuente S.A. le ritenute IRPFF dovute per legge sulla retribuzione non versate dal datore di lavoro.
La contribuente impugnava l’accertamento innanzi al giudice di primo grado che rigettava il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe.
Secondo la CTR, essendo incontroverso che il datore di lavoro aveva trattenuto le somme dovute a titolo di ritenute d’acconto non versandole all’erario, doveva ritenersi pienamente legittimo l’accertamento per effetto del quale il lavoratore era stato attinto dalla richiesta di pagamento, essendo lo stesso obbligato solidale rispetto al sostituto d’imposta.
La S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La ricorrente con memoria ha dichiarato di rinunziare al ricorso avendo presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio. Appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile di Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018