Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25428 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20631-2017 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI POLLO POESIO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO PAOLINI, ANSELMO DEL FIACCO;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI MORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 818/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIEL POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’11 luglio 2002, G.D. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano, il Comune di Morino chiedendo la condanna per responsabilità extracontrattuale nella causazione dell’incidente che aveva coinvolto l’autovettura dell’attore in quanto un tombino, fuoriuscito dalla propria sede a causa di abbondanti piogge, aveva determinato lo scoppio dello pneumatico, l’apertura dell’airbag, lo sbandamento dell’auto e il conseguente danneggiamento, con trauma al ginocchio destro. Si costruiva in giudizio l’amministrazione comunale che chiedeva preliminarmente di chiamare in causa il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. cui il Comune aveva affidato la gestione della rete idrica e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa. Il Consorzio si costituiva negando la propria legittimazione passiva, perchè il fatto si sarebbe verificato prima della presa in carico degli impianti. All’udienza di precisazione della conclusioni l’attore chiedeva la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno;

il Tribunale di Avezzano con sentenza del 30 settembre 2010 rigettava la domanda proposta da G.D. compensando le spese di lite;

con atto di appello notificato il 2 novembre 2010, G. impugnava la decisione chiedendone la riforma con condanna del solo Consorzio, notificando l’atto di appello all’amministrazione comunale solo ai fini della denuntiatio litis. Si costituiva il Comune contestando la fondatezza della pretesa, mentre il Consorzio, chiedeva il rigetto dell’appello;

con sentenza dell’11 maggio 2017, la Corte d’Appello dell’Aquila riteneva infondata la impugnazione rilevando che davanti al giudice di prime cure l’attore non aveva proposto nei confronti del terzo chiamato alcuna autonoma domanda, che era stata, invece, formulata tardivamente solo in appello;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.D. affidandosi a due motivi. Resiste in giudizio con controricorso il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione l’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale affermato l’inammissibilità dell’appello per la novità della domanda, in virtù dell’eccezione proposta dal Comune che, in realtà, aveva fatto riferimento soltanto all’art. 329 c.p.c., comma 2. In particolare, l’amministrazione comunale aveva solo dedotto l’acquiescenza parziale alla sentenza impugnata riguardo all’affermazione dell’esclusiva legittimazione passiva del Consorzio e non aveva sollevato alcuna eccezione riguardo all’inammissibilità dell’appello per novità della domanda. In secondo luogo, anche ammettendo che tale eccezione fosse stata formulata, non ricorrerebbe l’ipotesi di domanda nuova. Infatti, il ricorrente aveva proposto una domanda di danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. lamentando che l’amministrazione comunale era venuta meno ai canoni prescritti da tale norma in ordine alla custodia della rete fognaria del paese. Le risultanze processuali hanno poi consentito di individuare nel Consorzio l’unico legittimato passivamente. Pertanto, non ricorre l’ipotesi di domanda nuova poichè i presupposti giuridici della pretesa non sono mutati, mentre l’attore ha solo provveduto ad indirizzare quella stessa richiesta nei confronti del legittimo contraddittore;

con il secondo motivo deduce la violazione l’art. 2051 c.c. in relazione all’onere della prova imposto da tale norma, nonchè il vizio di motivazione per carente o contraddittoria ricostruzione, in relazione a un punto decisivo della controversia riguardante l’esistenza nella fattispecie del caso fortuito; lamenta, altresì, il travisamento delle risultanze istruttorie. In particolare, il giudice di appello non avrebbe dovuto ravvisare nei fatti di causa l’ipotesi di caso fortuito, che consente di interrompere il nesso di causalità tra l’obbligo di custodia e il danno;

con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. relativamente alla condanna al pagamento delle spese di lite della ricorrente nei confronti del Comune e del Consorzio. In particolare, il ricorrente in sede di appello non aveva formulato alcuna domanda risarcitoria nei confronti dell’amministrazione comunale e, pertanto, non ricorrerebbe l’ipotesi di soccombenza. Quanto alla posizione del Consorzio, sussistevano giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di lite;

rileva la Corte che non è in atti l’attestazione di conformità della notifica che parte ricorrente assume essere avvenuta in data 30 maggio 2017, con riferimento ad una sentenza pubblicata il giorno 11 maggio 2017 e impugnata con ricorso notificato il 28 luglio 2017. E’, invece, in atti la attestazione di conformità della sentenza, prodotta nel fascicolo di parte controricorrente. Deve allora farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto elaborato da questa Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, come sostanzialmente confermato da numerosa giurisprudenza successiva e soprattutto da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale, “ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonchè della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio” (solo precisando che non è “necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”);

nella specie, manca qualunque attestazione di conformità della relata di notifica a mezzo pec a firma autografa (non potendo valere, per non essere applicabile presso questa Corte il processo telematico, alcuna firma digitale) del difensore del ricorrente, se non della copia della sentenza (che effettivamente potrebbe ricavarsi da altri degli atti di causa). Difetta la stampa o la copia cartacea della relata di notifica da lui ricevuta (ovverosia del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica) con la relativa attestazione di conformità;

in particolare, dall’esame degli atti emerge che parte ricorrente ha depositato il ricorso, l’atto di notifica dello stesso e l’attestazione di conformità, mentre attestazione di conformità della sentenza impugnata è presente nel fascicolo del controricorrente;

nè soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (benchè di pochi giorni, essendo stata la sentenza pubblicata il giorno 11 maggio 2017 ed essendosi avuta la notifica del ricorso il 28 luglio 2017), o il principio di cui alla recentissima Cass. Sez. U. 10648/17, dell’esenzione dall’improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della attestazione di conformità della notifica a mezzo pec, mancando nella specie quest’ultima (il messaggio di posta elettronica con cui la sentenza sarebbe stata notificata) con tutte le viste formalità anche in qualsiasi altro atto; così, in applicazione dei visti principi di diritto di cui alle richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla cui ampia motivazione (come ripresa anche da Cass. ord. 20/12/2017, n. 30622, con adeguata – se non altro per implicito – considerazione degli argomenti in contrario addotti, cui accenna il ricorrente nella sua memoria) può qui bastare un mero rinvio, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. In considerazione della quasi contestualità tra alla data di notifica del ricorso e la prima decisione di questa Corte che ha affermato i principi sopra espressi, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate;

Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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