LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12905/2017 proposto da:
AL TRAMONTO DI M.G. E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA FALVO D’URSO, LUIGI FALVO D’URSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8227/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 30 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dalla Al Tramonto di M.G. & C. snc avverso la sentenza n. 9504/62/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2008/2010. La CTR osservava in particolare che la pronuncia gravata era del tutto corretta in punto affermazione della fondatezza delle riprese fiscali oggetto della lite, suffragando la stessa con puntuali considerazioni circa le prove presuntive utilizzate dall’Ente impositore secondo la metodologia accertativa analitico-induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare officiosa va rilevata la nullità della sentenza impugnata nonchè dell’intero processo meritale, poichè pronunciata/svoltosi a contraddittorio non integro.
Va infatti ribadito che:
– “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451-01);
– “L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1 e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società” (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01);
– “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421-01).
Pacifico che i soci della società contribuente non sono mai stati evocati in lite, pur vertendosi, secondo i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, in una chiara ipotesi di litisconsorzio necessario nei loro confronti, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018