Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25432 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14323/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.I.O.M. ENTE ITALIANO ORGANIZZAZIONE MOSTRE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DP ***** MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1439/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da E.I.O.M Ente Italiano Organizzazione Mostre avverso la sentenza n. 9085/16/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di intimazione IVA 2007. La CIR osservava in particolare che, diversamente dai primi giudici, doveva considerarsi fondata l’eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento prodromica dell’atto riscossivo impugnato. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione spa deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

L’intimata associazione contribuente non si è difesa.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), art. 143 c.p.c., poichè la CTR ha erroneamente applicato la normativa disciplinante le notificazioni in caso di “irreperibilità relativa” del destinatario, mentre nel caso di specie deve affermarsi applicabile quella dettata per il caso di “irreperibilità assoluta” del destinatario stesso, così come in concreto si è fatto.

La censura è infondata.

“In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e dell’art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)” (Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Rv. 634229-01).

La sentenza impugnata ha pienamente e correttamente applicato tale principio di diritto.

Dalla stessa narrativa di ricorso e dai documenti allegati dalla ricorrente emerge infatti che nel caso di specie non si trattava di una irreperibilità “assoluta”, bensì soltanto “relativa” del destinatario.

Ciò si desume in particolare dalla circostanza che, nel secondo tentativo di notificazione, il messo notificatore ha accertato che l’associazione contribuente non aveva mutato la propria sede (domicilio fiscale) e che dunque la notifica non poteva essere eseguita mediante consegna diretta per la temporanea assenza di un addetto alla sede stessa.

Ne consegue appunto che era necessario effettuare gli adempimenti previsti, per rinvio, dall’art. 140 c.p.c. (deposito di copia dell’atto notificando presso la Casa comunale, affissione dell’avviso di deposito alla porta della sede dell’associazione e spedizione/ricevimento della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa comunale) e non limitarsi a quelli semplificati previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (deposito dell’atto presso la Casa comunale, affissione di avviso di tale adempimento nell’albo del medesimo comune, decorso del termine di 8 giorni dalla data di affissione).

Correttamente pertanto il giudice tributario di appello ne ha tratto il proprio giudizio di invalidità della procedura notificatoria relativa alla cartella esattoriale prodromica dell’avviso di intimazione impugnato dalla contribuente.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR ha affermato trattarsi nel caso di specie di un caso di “irreperibilità relativa” del destinatario della notifica della cartella di pagamento impugnata con l’atto riscossivo che la presuppone, avendo la CTP accertato trattarsi invece di un caso di “irreperibilità relativa” e non essendo tale statuizione stata devoluta dalla associazione contribuente, appellante principale.

La censura è infondata.

Va ribadito che “In tema di procedimento tributario, – come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio “iura novit curia” fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato” (Sez. 5, Ordinanza n. 11629 del 11/05/2017, Rv. 644105-01).

E’ del tutto evidente l’applicabilità al caso di specie di tale generalissimo principio di diritto.

Si tratta invero di una diversa qualificazione data dai due giudici del merito e della conseguente sussunzione della fattispecie notificatoria concreta nella, diversa, correlativa disciplina notinativa.

Non sussiste pertanto alcuna ultrapetizione da parte del giudice tributario di appello.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’Ente contribuente e la costituzione tardiva dell’agenzia fiscale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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