LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2994/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
F.L., rappresentato e difeso dall’avv. Goffredo Garraffa, elettivamente domiciliato in Roma alla via Foligno n. 10 presso lo studio dell’avv. Massimo Errante;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/14/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione 14, del 15/11/2010, depositata il giorno 20/12/2010, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2018 dal Consigliere Dott.ssa Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 144/14/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF per l’anno 2001, emesso nei confronti di F.L., in qualità di socio della Supermarket F. di F.C.M. s.n.c., ha respinto l’appello dell’amministrazione, confermando la sentenza della C.T.P. di Palermo di accoglimento del ricorso del contribuente;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia ha ritenuto che l’avviso di accertamento nei confronti del socio non contenesse una piena ed esaustiva motivazione, non solo perchè riproduceva acriticamente il PVC della G.d.F. nei confronti della società di persone, ma anche perchè presupponeva un altro PVC effettuato nei confronti della CO.BE.VI., del quale il contribuente non aveva avuto conoscenza;
3. la C.T.R., inoltre, rilevava che con sentenza emessa in pari data aveva rigettato analogo appello dell’Ufficio nei confronti della società di persone, per cui ne risultava confermato l’annullamento dell’accertamento societario, da cui dipendeva quello nei confronti del socio;
3. F.L. replica con controricorso;
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio del 15/2/2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omessa o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
secondo la ricorrente, la C.T.R. della Sicilia ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio non fosse adeguatamente motivato, riferendosi in maniera acritica al PVC della G.d.F. e, comunque, a precedenti atti di verifica di cui il socio non era a conoscenza, nonostante lo stesso contenesse tutte le informazioni necessarie per il contribuente ed avesse in allegato il verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. a seguito della verifica nei confronti della società;
per quanto riguarda, invece, il rigetto dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di annullamento dell’accertamento societario, l’Agenzia ricorrente deduceva di aver proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza con cui la C.T.R. aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Palermo di annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società;
1.2. il motivo è infondato e deve essere rigettato;
1.3. preliminarmente, deve rilevarsi che con sentenza n. 3289/2014 di questa Corte è stato definitivamente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 146/14/2010 della C.T.R. della Sicilia, che ha confermato la sentenza n. 219/07/2007 della C.T.P. di Palermo, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contribuente, annullando l’avviso di accertamento per maggiori IRAP ed IVA per l’anno 2001;
come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. sent. n. 14815/08) “l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa)”;
invero, “nel giudizio relativo all’accertamento del reddito di partecipazione, i soci di una società di persone possono giovarsi del giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società (pronunciato per motivi diversi da vizi di notifica o da cause non rapportabili ai soci), che ha carattere oggettivamente pregiudiziale, anche se non abbiano partecipato al relativo giudizio, in quanto essi non hanno ricevuto alcun danno dalla mancata partecipazione, mentre l’Ufficio non può invocare alcun limite all’efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo” (Cass. sent. n. 17368/09);
nel caso di specie, il giudicato favorevole alla società, che ha annullato l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, si è formato successivamente alla proposizione del ricorso da parte del socio ed esplica la propria efficacia riflessa anche nei confronti di quest’ultimo, facendo venir meno l’accertamento presupposto, su cui si basava l’avviso di accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF per l’anno 2001 nei confronti di F.L., in qualità di socio della Supermarket F. di F.C.M. s.n.c.;
1.4. attesa la formazione dell’orientamento giurisprudenziale citato successivamente all’instaurazione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018