Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.25456 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29879/2011 R.G. proposto da:

Cormas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Arenula n. 34, presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dei ricorsi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord s.p.a., (già Equitalia Nomos s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 94/08/11, depositata il 20 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vitiello Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Udito l’avv. Gennaro Terracciano per la ricorrente nonchè l’avv. Carlo Maria Pisana per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 94/08/11 del 20/09/2011, la CTR del Veneto ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cormas s.p.a. (limitatamente all’IVA, essendo le ulteriori imposte definite L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 12) avverso la sentenza n. 967/10/03 della CTP di Vicenza, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso cinque cartelle di pagamento emesse per IVA, IRPEG e ILOR relativi agli anni d’imposta 1985, 1986 e 1987.

1.2. Come si evince dalle sentenze della CTR e dagli atti difensivi delle parti e per quanto ancora interessa in questa sede: a) la vicenda trae origine dalla contestazione alla società Cormas s.p.a., per gli anni 1985-1987, dell’omessa applicazione dell’IVA su transazioni di oro in lamina e di argento in grani con correlativo rilievo di omessa annotazione di ricavi ai fini delle imposte dirette; b) con sentenza n. 21043 del 2007 questa Corte rigettava tutti i motivi di ricorso proposti dalla Cormas s.p.a. avverso la pregressa sentenza di merito concernente gli atti impositivi ad eccezione del quinto motivo di ricorso, accolto per quanto di ragione, con riferimento alla “errata individuazione, e conseguente inesatta determinazione della misura degli aumenti da applicare sulla sanzione di “maggiore entità” (“pari a Lire 1.417.902.860") già determinata dal giudice a quo, delle norme applicabili alla specie”; c) nelle more del contenzioso relativo agli atti impositivi, l’Agente della riscossione notificava alla Cormas s.p.a. cinque distinte cartelle di pagamento aventi ad oggetto imposte e sanzioni di cui ai precedenti atti impositivi già impugnati; d) le cartelle di pagamento venivano a loro volta impugnate dalla società contribuente con separati ricorsi, poi riuniti, davanti alla CTP e, quindi, limitatamente all’IVA, davanti alla CTR.

2. La CTR, con riferimento all’appello proposto dalla Cormas s.p.a.: a) confermava la sentenza della CTP di Vicenza n. 967/10/2003 in ordine alla questione relativa al calcolo degli interessi e dichiarava inammissibili, nel resto, i ricorsi proposti; d) nel contempo, faceva rilevare, da un lato, la carenza di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione, e, dall’altro, che l’importo della sanzione applicabile era stato determinato con diversa sentenza della CTR (la n. 95/08/11);

3. Avverso la menzionata sentenza, la Cormas s.p.a. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava altresì, memoria ex art. 378 c.p.c.

4. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre non si costituiva Equitalia Nord s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Cormas s.p.a. deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 nonchè insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

1.1. A dispetto della denuncia cumulativa di più vizi, da quanto lamentato in ricorso può evincersi con sufficiente certezza che le doglianze della società contribuente riguardano, in buona sostanza, l’apparente motivazione della sentenza della CTR, la quale, richiamando la decisione della CTP, la conferma per quanto riguarda il “calcolo degli interessi maturati dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Venezia”, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti. La medesima decisione fa, inoltre, riferimento al calcolo della sanzione così come determinata in altra decisione della CTR (segnatamente la n. 95/08/11).

1.2. Il vizio denunciato è, dunque, agevolmente riconducibile sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il motivo è fondato nei limiti di quanto subito si preciserà.

2.1. Come da ultimo evidenziato dalla S.C., “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017).

E’ stato, altresì, evidenziato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016).

2.2. Nel caso di specie, è palese che la sentenza della CTR, dopo avere ampiamente illustrato lo svolgimento del processo ed avere integralmente riportato la motivazione della sentenza impugnata (sentenza della CTP n. 967/10/03), si è limitata a confermare la decisione di primo grado, rigettando i ricorsi riuniti in ordine alla questione del calcolo degli interessi e dichiarandoli inammissibili per il resto, senza spiegare, alla luce dei motivi di appello proposti, le ragioni per le quali la sentenza della CTP andava confermata e, dunque, senza rendere palese il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento.

2.3. La parte della sentenza con la quale si conferma la statuizione contenuta in altra sentenza della stessa CTR è, poi, chiaramente estranea all’oggetto del giudizio, avendo la Commissione già ritenuto l’inammissibilità degli altri motivi di ricorso.

2.4. Residua la statuizione relativa alla carenza di legittimazione passiva e alla conseguente estromissione dell’Agente alla riscossione, che resta ferma in quanto non specificamente oggetto del motivo di impugnazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa e contraddittoria motivazione, nonchè la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, evidenziandosi sostanzialmente gli stessi vizi già posti in luce con il primo motivo.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 11 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 68, della L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 3, comma 11 e del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2,comma 14 septies, conv. con modif. nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentandosi l’illegittimità della pretesa erariale oggetto delle cartelle di pagamento.

5. Entrambi i motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

6. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri due, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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