Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.25458 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19029/2011 R.G. proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via della Balduina n. 7, presso lo studio dell’avv. Francesco Calonzi, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Fioravanti giusta procura speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 122/07/10, depositata il 27 maggio 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’Avv. Federico Fioravanti per il ricorrente nonchè l’Avv. Paola Zerman per la controricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 122/07/10 del 27/05/2010, la CTR del Lazio accoglieva l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 124/03/07 della CTP di Rieti, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da M.F. nei confronti di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo cd. formale o automatizzato, ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis ed ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis della dichiarazione dei redditi relativa all’anno *****, con la quale era stato recuperato il credito ***** (IRPEF, IRAP e IVA) portato in detrazione, risultando omessa la dichiarazione per tale anno d’imposta.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, evidenziando che il credito d’imposta, sebbene non indicato nella dichiarazione *****, risultata omessa per responsabilità dell’intermediario, era stato regolarmente indicato nella dichiarazione *****; b) l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTP.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che il contribuente non aveva giudiziariamente provato la spettanza del credito vantato, non riconosciuto dall’Ufficio nel contraddittorio bonario che aveva preceduto l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento; in particolare, “il contribuente non ha evidenziato alcun calcolo relativa all’IVA attiva e passiva e non ha fornito alcuna specificazione che consenta i giudici il riscontro della sussistenza del credito vantato”.

2. Avverso la sentenza della CTR M.F. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3.- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 30 e art. 55, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, art. 1, commi 1 e 2, nonchè del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’inottemperanza all’obbligo della dichiarazione annuale non fa venire meno il diritto alla detrazione del credito IVA che sia esercitato entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, senza che vi sia la necessità che il contribuente si attivi in modo che l’Ufficio possa verificare la spettanza del credito vantato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che la CTR non ha correttamente esaminato la documentazione prodotta dal contribuente, dalla quale emerge che il credito IVA è stato puntualmente dichiarato con il Mod. Unico *****, relativo ai redditi *****, e che detto credito risulta altresì dal libro IVA degli acquisti, pure prodotto.

3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono complessivamente fondati.

3.1. Con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016).

Dalla motivazione della sentenza si evince che, a seguito di contenzioso su cartella conseguente a controllo cd. formale o automatizzato per dichiarazione omessa, il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all’art. 17 direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa.

La menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.

3.2. Peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis).

3.3. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione Mod. Unico *****, relativa ai redditi *****, tuttavia il credito IVA di cui si discute, pari a Euro 18.715,00, risulta regolarmente indicato nella dichiarazione Mod. Unico *****, relativa ai redditi *****, con ciò dovendo concludersi per il tempestivo esercizio del diritto alla detrazione.

3.4. Circa poi i requisiti sostanziali per il riconoscimento del diritto medesimo, la CTR non ha tenuto conto dei documenti prodotti dal contribuente, quali ad es. il libro IVA degli acquisiti, dai quali emergerebbe la effettiva sussistenza del credito IVA riportato nella menzionata dichiarazione;

3.5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata per nuovo esame alla CTR del Lazio, la quale dovrà applicare i principi di diritto enunciati e verificare, sulla scorta della documentazione prodotta da M.F., la effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per il riconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA.

4. Con il terzo motivo di ricorso M.F. deduce contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando la ritenuta inidoneità della tardiva dichiarazione Mod. Unico *****, relativa all’anno *****, a dimostrare, unitamente agli altri elementi acquisiti agli atti, il credito IVA da portare in detrazione.

5. Il motivo non è fondato.

5.1. La dichiarazione Mod. Unico ***** depositata in giudizio è tardiva per stessa ammissione di parte ricorrente e, dovendo ritenersi come non presentata, correttamente la CTR non ha ritenuto evincibili dalla stessa validi elementi per suffragare la sussistenza del diritto alla detrazione del credito d’imposta.

6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che erroneamente il giudice di merito ha preteso il deposito di un conteggio relativo all’IVA attiva e passiva.

7. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, dovendo la CTR rivalutare integralmente il materiale probatorio inerente ai requisiti sostanziali per la detrazione del credito IVA. 9. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo e assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai motivi accolti e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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