Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.25465 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22799/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STMICROELECTRONICS S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ENRICO BRIGUGLIO giusta procura estesa a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 102/2/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30.9.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.5.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso l’estinzione del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30.9.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello avverso la sentenza n. 133/04/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso, proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso avvisi di accertamento per imposte sul patrimonio netto, annualità 1993, 1994 e 1995, ed ha confermato l’accertamento con esclusione delle sanzioni.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c..

Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione del D.L. n. 343 del 1992, art. 1”.

In vista dell’udienza di discussione è stata depositata istanza congiunta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, per cessata della materia del contendere in conseguenza dell’adesione da parte della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 (conv. in L. n. 96 del 2017), depositando documentazione ad essa inerente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Stante la dichiarazione congiunta depositata in data 28.5.2018 e la documentazione allegata (quietanze di pagamento, domande di definizione agevolata), richiamate in premessa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Va inoltre disposta la compensazione delle spese di lite come da richiesta delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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