LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24304-2011 proposto da:
FONDO PENSIONE PERSONALE AZIENDE GRUPPO UNICREDIT in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIONTELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in Persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
EQUITALIA ESATRI SPA in persona del suo Amm.re Delegato legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DALL’ASTA giusta delega in calce;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIONTELLA che ha chiesto l’accoglimento;
è comparso l’Avvocato DI RUBBO che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUSTRI per delega dell’Avvocato DALL’ASTA che si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fondo Pensione per il personale delle aziende del Gruppo Unicredit ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 64/67/11, depositata il 28.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. staccata di Brescia.
Ha riferito che Equitalia Esatri spa notificava con raccomandata al ricorrente la cartella di pagamento n. *****, la cui consegna avveniva il 14.04.2009 nei confronti di Unicredit Banca spa, che faceva poi pervenire l’atto al Fondo destinatario in data 7.05.2009.
Il Fondo proponeva ricorso avverso la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che ne dichiarava però l’inammissibilità perchè tardivo rispetto alla notifica compiutasi il 14.04.2009. Era dunque adita la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, lamentando che la data di decorrenza dei sessanta giorni doveva identificarsi nella conoscenza dell’atto effettivamente pervenuto al suo destinatario il 7.05.2009. La Commissione Regionale con la sentenza ora impugnata rigettava l’appello.
Il ricorrente censura la sentenza con due motivi:
con il primo per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto perfezionata la notifica dell’atto con la ricezione da parte di soggetto diverso dall’intestatario e destinatario, senza raccomandata di avvenuta notificazione all’effettivo destinatario;
con il secondo per contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver fondato il giudizio di regolarità della notifica sul fatto che il terzo consegnatario avesse sede nel medesimo indirizzo dell’intestatario-consegnatario.
Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Regionale.
Si è costituita Equitalia Nord s.p.a., che ha contestato gli avversi motivi evidenziando peraltro che la notificazione è avvenuta a mezzo posta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed escludendo dunque la disciplina invocata dal ricorrente perchè l’atto non è stato notificato a mani (cui si riferisce l’art. 60 cit.), nè a mezzo dell’ufficiale giudiziario (cui si riferisce la L. n. 890 del 1982, art. 7).
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso per aver lamentato solo in sede di legittimità la violazione dell’art. 60 comma 1, lett. b-bis, e comunque per la regolarità della notificazione eseguita.
All’udienza pubblica dell’11 luglio 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti concludevano. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento che ormai può ritenersi consolidato e da cui questo Collegio non ritiene esserci motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione che si relazioni alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. 17424/2005, 17145/2018).
Anche qualora fosse denunciata la violazione di una norma processuale non sarebbe sufficiente ad attivare il potere-dovere di esame degli atti, al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla relata, essendo invece necessaria, per il principio dell’autosufficienza, la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.
Ne discende che, vertendo i due motivi di ricorso unicamente sulla censura alla sentenza del giudice d’appello, che confermando quella del giudice provinciale, aveva ritenuto tardivo il ricorso avverso la cartella di pagamento, per risultare essa notificata il 14.04.2009, essi sono entrambi inammissibili.
A margine, e per mera completezza, dalle difese del ricorrente emerge come i motivi stessi siano perplessi, poichè per un verso ci si duole che alla notifica della cartella a consegnatario diverso dal destinatario non sia seguito l’avviso di notificazione a mezzo di lettera raccomandata, per altro verso però il ricorso iniziale dinanzi al giudice di primo grado è stato introdotto pretendendo di far decorrere il termine di sessanta giorni dal 7.05.2009, cioè dal giorno in cui la cartella notificata perveniva nella conoscenza dell’effettivo destinatario. Ciò evidenzia una condotta contraddittoria, perchè se la questione di cui ci si doleva era, come lamentato nel ricorso per cassazione, l’irregolarità della notifica, avvenuta comunque il 14.04.2009, è a questa data che doveva comunque far riferimento il ricorrente per il deposito tempestivo del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, potendo al più invocare la proroga dei termini ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e dell’art. 153 c.p.c., comma 2.
All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018