LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24931-2011 proposto da:
FORNACE MAD SRL, in persona degli Amm.ri e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENZO DA CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO ANANIA giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA ETR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata il 18/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fornace Mad s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 44/08/11, depositata il 18.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
Ha riferito che Equitalia ETR spa notificava alla società avviso di pagamento alla società (n. *****) della somma di Euro 147.458,61 relativo alla cartella di pagamento n. *****, che si asseriva notificata il 28.02.2008.
La ricorrente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza dolendosi della inesistenza, ovvero della mancanza o irregolare notifica della prodromica cartella di pagamento. L’agente della riscossione sosteneva invece la regolare notifica della cartella. Con sentenza depositata il 21.07.2010 il giudice provinciale rigettava il ricorso. La pronuncia era impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che rigettava l’appello con la sentenza oggetto di censura nel presente giudizio.
Il ricorrente censura la sentenza con due motivi:
con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, per aver erroneamente interpretato la norma in tema di notificazione;
con il secondo per contraddittorietà e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente appellante.
Concludeva nel seguente modo “Per le esposte considerazioni si confida nell’accoglimento del ricorso.”.
Si è costituita Equitalia Sud s.p.a. (quale incorporante di Equitalia ETR), che ha contestato gli avversi motivi, evidenziando peraltro che la notificazione è avvenuta a mezzo posta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte.
All’udienza pubblica dell’11 luglio 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti concludevano. La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento che ormai può ritenersi consolidato e da cui questo Collegio non ritiene che vi siano motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione che si relazioni alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. 17424/2005, 17145/2018).
Anche qualora fosse denunciata la violazione di una norma processuale non sarebbe sufficiente, per attivare il potere-dovere di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla relata, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.
Ne discende che, vertendo i due motivi di ricorso unicamente sulla censura alla sentenza del giudice d’appello, il quale, confermando quella del giudice provinciale, aveva ritenuto regolare la notifica della cartella eseguita dal concessionario a mezzo posta, essi sono entrambi inammissibili.
A margine, e per mera completezza, emergendo dalle difese della società ricorrente che si contesta la mancata stesura della relata di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, e che si lamenta la mancata conoscenza della cartella, le censure non colgono comunque nel segno, perchè nella motivazione della sentenza impugnata il giudice regionale, che ha preso visione dell’avviso di ricevimento “prodotto in atti” (così a pag. 4, 1 e 2 rigo della sentenza), ha affermato che la cartella fu notificata a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, e che essa è risultata “recapitata alla società siccome consegnata a persona (impiegata) addetta alla ricezione degli atti, che ha poi firmato nell’apposito spazio”.
Peraltro su tale modalità di notifica questa Corte, con orientamento ormai consolidato, afferma che ai fini della riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il D.P.R. n. 602 cit., La art. 26, comma 1, seconda parte infatti prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In questo caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire nel menzionato avviso l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Sono pertanto escluse le incombenze riconducibili alle altre forme di notifica, previste dalla L. n. 890 del 1982, e genericamente a quelle degli atti giudiziari ex art. 145 c.p.c. o le (solo per citare le pronunce più recenti, cfr. Cass., 29022/2017, 25511/2016, 12083/2016, 16949/2014, 6595/2014; cfr. anche, in tema di iscrizione ipotecaria, 17248/2017).
All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 in favore della controricorrente, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018