Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25479 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8843/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 31/01/10, depositata il 11 febbraio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

CHE:

– L.M.A., socio della società cooperativa di pesca Imeria, impugnava gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef ed Irap per gli anni 2001-2003, e le conseguenti cartelle di pagamento, emessi dall’Agenzia delle entrate per aver conferito il pescato formalmente nella misura del 64% del prodotto ma, in realtà, in base a criteri variabili ed arbitrari, così non annotando una parte dei corrispettivi indicati nelle fatture ed incorrendo in una parziale evasione;

– l’impugnazione, respinta dal giudice di primo grado, era accolta dalla CTR della Sicilia;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo; il contribuente è rimasta intimato.

CONSIDERATO

CHE:

– L.M.A. si è avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, la cui conformità è stata attestata dall’Agenzia delle entrate, che ha chiesto, con nota del 4 maggio 2018, dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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