LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17957/2012 R.G. proposto da:
F.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo e Valerio Vallefuoco, con domicilio eletto presso di loro, in Roma via Regina Margherita n. 294, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 239/50/11, depositata il 26 maggio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 8 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
– F.A., esercente il commercio di veicoli usati, impugnava l’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2003 emessi dall’Agenzia delle entrate per vendite sottofatturate, operazioni soggettivamente inesistenti con mancato riconoscimento dei relativi costi e indetraibilità dell’Iva, acquisto di vetture estere con indebito utilizzo del regime del margine;
– la Commissione tributaria provinciale di Benevento accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità del recupero a tassazione solo del mancato riconoscimento dei costi e l’indetraibilità dell’Iva per le operazioni soggettivamente inesistenti; la sentenza era confermata dal giudice d’appello che rigettava il gravame del contribuente limitato alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette;
– il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come modificato dallo ius superveniens di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, per mancato riconoscimento della deduzione dei costi sostenuti in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti;
– il motivo è fondato atteso che in tema di imposte sui redditi esclusa in ogni caso l’applicabilità del disposto all’Iva – è stato precisato che, in forza dell’art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8,comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni (o delle prestazioni di servizi) può dedurre i costi relativi alle sole operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 26461 del 2014; Cass. n. 25249 del 2016), la cui prova incombe, secondo i criteri ordinari, sul contribuente;
– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018