LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16849/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Electronic Star s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Davide Druda, sito in Padova, via Tommaseo, 69;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Toscana n. 35/14/10, depositata il 30 aprile 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 30 aprile 2011, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Electronic Star s.r.l. in liquidazione, ha annullato gli avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni 2000 e 2001, era stata recuperata l’i.v.a. relativa alle operazioni poste in essere con la R & R Housing GMBH e la Erre Trading GMBH, confermando, per il resto, le statuizioni del giudice di primo grado;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la contribuente aveva impugnato, con separati ricorsi, cinque avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni relativi agli anni dal 1997 al 2001 e recuperato a tassazione l’i.v.a. detratta, in quanto relativa ad operazioni inesistenti nel commercio di telefoni cellulari;
– la Commissione provinciale, con distinte sentenze, aveva ritenuto parzialmente fondate le doglianze della contribuente, stabilendo che le sanzioni dovevano comunque essere calcolate tenendo conto del principio della continuazione;
– in relazione ai separati appelli proposti dalle parti la Commissione regionale, dopo aver proceduto alla riunione dei gravami, ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine all’insussistenza di sufficienti elementi di prova in ordine alla natura fittizia, sotto il profilo soggettivo, delle operazioni contestate relative agli anni 1997 e 1998, e, al contrario, all’esistenza di una piena prova del fatto quanto alle operazioni contestate relative all’anno 1999;
– ha, poi, aggiunto, quanto agli anni 2000 e 2001, non via era prova sufficiente della soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere con la R & R Housing GMBH e con la Erre Trading GMBH;
– ha, infine, disatteso le censure proposte dalla contribuente avverso il capo di sentenza relativo alle sanzioni irrogate;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– la Electronic Star s.r.l. in liquidazione non spiega alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata motivata in via puramente apparente;
– il motivo è fondato;
– la sentenza di appello ha respinto i motivi di impugnazione proposti dall’Agenzia sulle statuizioni con cui è stato confermato l’annullamento, deliberato dal giudice di primo grado, degli atti impositivi relativi agli anni 1997 e 1998 e, in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla contribuente, ha dichiarato l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001, limitatamente ai rilievi attinenti le operazioni poste in essere con la R & R Housing GMBH e con la Erre Trading GMBH;
– quanto al primo aspetto, si è limitata ad affermare, nella parte motiva, che “dall’esame degli atti processuali emerge l’insufficienza delle presunzioni proposte come prova della natura fittizia delle intestazioni sulle fatture dei primi due anni”;
– in merito al secondo aspetto, la decisione è stata argomentata unicamente con la considerazione che “le presunzioni, che i primi giudici, accogliendo la tesi dell’Agenzia, hanno giudicato sufficienti per giudicare fittizie le intestazioni della società R & R Housing GMBH e della società Erre Trading GMBH non si presentano gravi precise e concordanti come richiesto dalla legge”;
– si è, dunque, in presenza di una motivazione che, oltre ad essere estremamente succinta, non indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendo di indicare gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio e il motivo per cui gli stessi sono ritenuti privi del carattere della gravità, precisione e concordanza, per cui non rende possibile il controllo sulla logicità del ragionamento inferenziale seguito;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018