Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25488 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24320/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

S.L.P. di P.A. e S. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Pr.La., P.A.F., P.S.G. e P.E.P., tutti con domicilio eletto presso lo studio del Dott. Paolo Caccherano, sito in Gavirate (Va), via F.11i Bandiera, 18;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 62/4/10, depositata il 9 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 luglio 2010, di reiezione dell’appello dalla stessa proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della S.L.P. di P.S., A. & C. s.n.c. e dei singoli soci per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni 2002, 2003 e 2004, era stata recuperata l’i.v.a. non assolta dalla società contribuente e, conseguentemente, rideterminata la relativa i.r.pe.f. dovuta dai soci;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– gli intimati non spiegano alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente rilevare che con nota depositata il 30 agosto 2002 la ricorrente ha comunicato la sopravvenuta definizione della lite ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12;

– orbene, la definizione della lite fiscale mediante presentazione da parte del contribuente dell’istanza prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, comporta l’estinzione del giudizio D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817);

– le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico dalla parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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