Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25489 del 12/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25219/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

B. s.a.s. di B.U. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso lo studio del Dott. Aldo Todaro, con studio sito in Villafranca Piemonte (To), via Roma, 46;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 71/6/10, depositata il 15 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 15 dicembre 2010, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dalla stessa proposto avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto nei confronti della sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis;

– il giudice di appello ha ritenuto insussistente il vizio revocatorio allegato, individuato nell’errore sulla percezione della data di spedizione della raccomandata per mezzo del quale l’Ufficio ha notificato l’appello dichiarato inammissibile;

– il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

– la società intimata non spiega alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio;

– evidenzia, in proposito, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare sulla base di quali elementi aveva ritenuto che l’errore sul momento perfezionativo dell’appello era tale da integrare un errore di diritto e non di fatto;

– aggiunge che la motivazione si presentava contraddittoria nella parte in cui, da un lato, lasciava intendere che il giudice di appello avesse preso in considerazione, ma ritenuto non rilevante, “il deposito della comunicazione alla parte”, dall’altro, escludeva che fosse stata effettuata una “verifica del deposito della comunicazione” medesima;

– con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4, per aver il giudice di appello ritenuto che l’errore nella individuazione della data di notifica dell’appello, effettuata per mezzo del servizio postale, con plico spedito il 28 ottobre 2008 – e, dunque, tempestivamente, in relazione al termine decadenziale previsto per la proposizione del gravame -, configurasse un errore di diritto e non già di fatto, censurabile con l’istituto della revocazione;

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia pone ripropone la medesima doglianza esposta nel motivo a fondamento della censura di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– dall’esame degli atti emerge che la sentenza di appello ha ritenuto inammissibile il gravame proposto per mancato rispetto del termine decadenziale previsto per l’impugnazione;

– a tale fine, premettendo che tale termine scadenza in data 30 ottobre 2008, ha ritenuto che il gravame, in quanto presentato il 25 novembre 2008, era tardivo;

– la ricorrente si duole dell’errore compiuto dalla sentenza di appello in ordine all’individuazione della data di notificazione, allegando di aver spedito l’atto in data 28 ottobre;

– la sentenza impugnata esclude l’errore revocatorio, evidenziando che, nel caso in esame, si tratta di un errore di diritto, in quanto il giudice di appello ha attribuito rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, alla data del deposito della copia dell’appello prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (nella formulazione pro tempore vigente);

– ciò posto, l’erroneo rilievo della tardività della notificazione dell’atto di impugnazione non integra un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto non dipende dall’erronea percezione del contenuto della relata di notificazione, bensì da un errore di diritto relativo all’individuazione dell’atto idoneo ad evitare la decadenza rilevata (21199/11);

– pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472