LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25903/2011 R.G. proposto da:
F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Ronchietto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Virgilio, 38;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 594/14/10, depositata il 26 ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– F.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 ottobre 2010, che ha respinto l’appello del medesimo, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 1992, era stata contestata l’omessa fatturazione di operazioni di cessione di beni e la mancata dichiarazione di ricavi conseguiti ed erano state irrogate le relative sanzioni;
– il giudice di appello riferiva che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ma la Commissione regionale aveva accolto il gravame, annullando l’atto impositivo;
– a seguito di cassazione della sentenza di secondo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, avuto riguardo alla correttezza dell’operato dell’Ufficio in ordine al ricorso all’accertamento induttivo e alla rideterminazione del reddito di impresa e alla irrilevanza dell’istanza di condono presentata ai fini delle sanzioni previste per violazioni riguardanti la contabilità e l’omessa registrazione di fatture per operazioni di acquisto;
– il ricorso è affidato a cinque motivi;
– resistono, con unico controricorso e spiegando un’unica difesa, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di un giudicato esterno;
– il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, in quanto il mancato deposito ovvero la mancata riproduzione, in parte qua, della sentenza che avrebbe dato luogo al giudicato opponibile oltre che di fatti da cui evincere l’acquisizione di autorità di cosa giudicata della sentenza medesima – non consentono a questa Corte di esprimere la sua valutazione in proposito (cfr., da ultimo, Cass., ord., 28 giugno 2017, n. 16147);
– con il secondo motivo deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla percentuale di ricarico, pari al 35%, applicata dall’Ufficio sia per la vendita dei beni prodotti in proprio, sia sulla vendita dei beni acquistati da terzi;
– anche tale motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, non evincendosi nè dalla sentenza, nè dal contenuto del ricorso l’avvenuta proposizione da parte del contribuente di tale motivo di gravame;
– con il terzo motivo il ricorrente censura l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarata inapplicabilità della sanatoria delle violazioni contestate;
– evidenzia che la sentenza di appello aveva espressamente escluso la sanatoria per le sanzioni irrogate al contribuente e indicate nell’avviso di rettifica ai nn. 3 e 4, senza nulla prevedere in ordine alle ulteriori sanzioni irrogate, di cui ai rilievi nn. 3-8 dell’atto impugnato;
– il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, atteso che la mancata riproduzione dell’atto impositivo non consente di verificare nè l’irrogazione di sanzioni ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione nella sentenza, nè, tanto meno, la natura delle violazioni poste alla base di tali ipotetiche sanzioni;
– con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla dichiarata legittimità dell’accertamento induttivo, evidenziando l’assenza di violazioni gravi, numerose e ripetute della contabilità tenuta;
– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di merito delle risultanze documentali;
– con l’ultimo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla determinazione presuntiva del reddito d’impresa, contestando l’arbitrarietà delle percentuali di ricarico utilizzate dall’Ufficio;
– il motivo è infondato, poichè la sentenza reca un’adeguata illustrazione delle ragioni in base alle quali, in primo luogo, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo del reddito del contribuente, e, in secondo luogo, ha giudicato corretto l’imponibile accertato, all’esito di una valutazione della differenza tra i beni acquistati e quelli venduti e delle rimanenze finali e tenendo in considerazione la percentuale di ricarico applicata, giudicata “giusta”;
– in tal modo permette di ricostruire l’iter seguito dal giudice e di apprezzarne la coerenza sotto il profilo logico-giuridico;
– pertanto, il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018