Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25504 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29452/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Edilizia del mare e del sole srl, con gli avvocati prof.

Gianfrancesco Vecchio e Alessandro Riccioni e domicilio eletto preso lo studio del secondo in viale Bruno Buozzi, n. 49;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio – Roma, – Sez. 14 n. 546/14/10 depositata in data 12/10/2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal Cons. Dott. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

che trattasi di omesso integrale versamento del “mini condono” L. n. 289 del 2002, per le imposte dichiarate e non versate;

che, nel particolare, la contribuente impugnava avanti la CTP la cartella di pagamento con cui le venivano chieste le imposte dichiarate ma non versate per gli anni 2000 e 2001, affermando a) la tardività della notifica della cartella, b) la mancata comunicazione del mancato perfezionamento del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, di cui si era avvalsa, c) il mancato invio della comunicazione di irregolarità;

che l’Ufficio ha difeso il proprio operato, argomentando – per quanto qui principalmente interessa – come il condono non si fosse perfezionato per il mancato tempestivo ed integrale versamento di tutte le rate;

che la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo carente la motivazione del provvedimento per non essere stato comunicato il preventivo diniego di condono;

che interponeva appello l’Ufficio, ma la CTR confermava la sentenza, argomentando diffusamente sull’automatismo del condono;

che insorge l’Amministrazione finanziaria affidandosi a quattro motivi di ricorso;

che la contribuente ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che la questione si impernia sulla portata della prefata L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ove si distingue da istituti simili perchè non fa salva la definizione automatica in caso di mancato pagamento tempestivo ed integrale del dovuto (anche rateizzato), sicchè l’istituto in oggetto non tollera il ritardo dei ritardatari;

con il primo motivo si lamenta error in iudicando per falsa interpretazione dell’art. 9 bis Legge citata, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si contesta al giudice di merito di non aver considerato la peculiarità del meccanismo, trattandosi di norma eccezionale, non suscettibile di analogia, ove non prevede la salvezza del condono dopo la prima rata in presenza di versamenti ritardati o incompleti;

che il motivo è fondato non potendosi accogliere l’argomentazione del contribuente ove fa perno sul carattere sistematico del plesso normativo, in sostanza concludendo che la disposizione in commento “non può non prevedere” quello che dicono le altre norme;

che sul punto e in questi termini si è già espressa la Sezione (cfr. Cass. 5, n. 20745/2010);

che con il secondo motivo si contesta error in iudicando in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in rapporto all’art. 346 stesso codice, come violazione di giudicato interno;

che, più in particolare, nel ricorso di primo grado, la contribuente lamentava la notifica della cartella senza previa notifica della comunicazione di irregolarità, come da garanzia statutaria – peraltro non è dovuta quando si tratti di somme già accertate ex istanza di condono – vedendosi respinta l’eccezione, non più riproposta in sede di gravame, ma valutata ed accolta dalla CTR, donde la violazione del giudicato;

che il motivo è fondato e merita accoglimento poichè, nel rispetto del principio di autosufficienza, non risulta che l’eccezione disattesa dal giudice di primo grado sia stata riproposta al giudice di secondo grado che, invece l’ha accolta;

che con il terzo motivo si lamenta error in iudicando in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, circa l’affermato dovere di notificare preventivamente la comunicazione di garanzia statutaria in ogni caso, anche quando si tratti di somme accertate (e non versate);

che il motivo è fondato e merita accoglimento, essendo ormai orientamento costante di questa Sezione che non sia necessaria tale ulteriore preventiva notifica, rilevando ai fini della ritualità del contraddittorio endoprocedimentale tutte le comunicazioni precedenti all’accertamento che costituisce provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo (cfr. Cass. 5^, 795/2011);

che con il quarto motivo si lamenta insufficienza di motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non abbia provato l’invio del diniego di condono al contribuente;

che il motivo può essere assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo, pur precisandosi che a pag. 13 del ricorso erariale viene riprodotto (ai fini dell’autosufficienza) uno stralcio di pag. 4 dell’atto di appello, ove si dà atto della sentenza che ha rigettato il ricorso della contribuente avverso proprio il diniego di condono;

che, in definitiva, il ricorso è fondato e, non residuando altri accertamenti in fatto, la controversia può essere definita nel merito;

che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 5600,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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