LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6752/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
IAR SILTAL spa assistiti dagli avvocati Fausto Bellato ed Antonio Spinoso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, al Viale delle Milizie, n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, – Sez. 36 n. 11/36/11 depositata in data 18/01/2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal Cons. Dott. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
che trattasi di rivalutazione dei beni strumentali (diversi dalle merci) in deroga all’art. 2426 c.c., con conseguente iscrizione del relativo incremento patrimoniale anche nella dichiarazione dei redditi;
che in tal senso ha proceduto la contribuente esponendo poi il relativo incremento nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004;
che a tale dichiarazione non ha poi fatto seguito il pagamento delle conseguenti imposte;
che l’Ufficio emetteva cartelle per il recupero Euro 4.485.718,49 e di Euro 4.843.109,65, rispettivamente a titolo di prima, seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva dei beni di impresa, di cui agli L. n. 342 del 2000, artt. 11-12;
che il fatto è accertato e pacifico, la CTP afferma esservi stata in sede processuale l’ammissione (auto accusa) di inadempimento;
che la tesi della contribuente – sposata dai giudici di merito -consiste nell’affermare che il mancato pagamento delle tasse produce unicamente la perdita del beneficio della rivalutazione, non comporta la riscossione coattiva di quanto esposto in dichiarazione dei redditi;
che spicca ricorso l’Avvocatura dello Stato, affidandosi ad unico motivo di ricorso;
che replica la contribuente con controricorso;
che in prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni con controricorso;
che in prossimità dell’udienza parte contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che con l’unico lamenta error in procedendo et iudicando per violazione della L. n. 342 del 2000, artt. 10,11,21; D.M. n. 408 del 2001, art. 7; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
che, nella sostanza, la difesa erariale nega che la rivalutazione sia ancorata al pagamento delle relative imposte, di tal chè il mancato pagamento delle seconde non comporta la decadenza della prima;
che la questione va riportata nei corretti binari: in disparte i profili societari, resta indubitato che quanto indicato in dichiarazione dei redditi debba essere versato e che il mancato versamento comporti necessariamente l’iscrizione a ruolo;
che il rimedio può essere un’istanza di correzione della dichiarazione dei redditi, adeguatamente motivata: tale non è l’ammissione di non avere le somme per pagare le tasse sulla rivalutazione operata in bilancio, esposta in dichiarazione e di volervi rinunciare;
che, infatti, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (cfr. Cass. 5 2226/11);
che, in definitiva, il ricorso è fondato, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo;
che le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro ventimila oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018