Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25507 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7268/2012 R.G. proposto da:

Plastic Angela srl, assistita dall’avv. Antonio Damascelli e domilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo, in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, – Sez. 11 n. 79/11/11 depositata in data 03/08/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal Cons. Dott. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

che, con atto ritualmente notificato, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame per essersi avvalso della disciplina della definizione agevolata di cui alla L. n. 193 del 2016;

che chiede, per l’effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio;

che vi è compensazione delle spese di lite anche in assenza di formale adesione delle parti (cfr. Cass. n. 10198/2018).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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