Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25509 del 12/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24693/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.F.G., con l’avv. Giuseppe Gabriele D’Angelo e domicilio eletto ex lege presso la cancelleria di questa Corte;

– controricorrente –

e contro

SE.RI.T. Sicilia spa (Concessionario della riscossione per la Provincia di Siracusa);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sez. staccata di Siracusa, – Sez. 16 n. 280/16/11 depositata in data 08/08/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal Cons. Dott. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

che il contribuente è si è avvalso della sospensione del pagamento delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 1990;

che la L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2 (successivamente novellata) ha fissato le modalità per il pagamento delle imposte sospese;

che il contribuente ha reagito alla cartella esattoriale notificatagli il 25 luglio 2006, con iscrizione a ruolo di Euro 8.949,99 dovuti in ragione del mancato pagamento – entro i nuovi termini – delle imposte il cui pagamento era stato a suo tempo sospeso ex lege;

che i gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sull’assunto che in base alla L. n. 156 del 2005, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 le relative cartelle debbono essere notificate entro i cinque anni successivi a quello di presentazione delle dichiarazioni, sicchè per le dichiarazioni del 1990-1992 doveva ritenersi spirato ogni potere impositivo, considerando tardiva e, quindi, illegittima la cartella notificata addirittura nel luglio del 2006;

che insorge l’Amministrazione finanziaria con unico motivo di ricorso;

che resiste il contribuente, proponendo ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che è pregiudiziale in rito l’esame del ricorso incidentale, ove lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, nella sostanza, il patrono del contribuente lamenta che l’appello dell’Ufficio fosse basato su domande ed eccezioni nuove non prospettate nel primo grado del giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che, nel particolare, il contribuente afferma di aver tempestivamente contestato di essersi avvalso della facoltà di sospensione delle imposte e, quindi, di non rientrare nella disciplina speciale per il loro recupero, lamentando che – sul punto – la difesa erariale in primo grado si sarebbe fondata eccependo la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e riservandosi dei controlli, mentre in secondo grado avrebbe affermato la generalità di applicazione della disciplina della sospensione, senza bisogno di apposita domanda, in base alla L. n. 388 del 2000, art. 138 e successive novelle;

che il motivo è infondato e va disatteso, essendo il secondo argomento – al più – la specificazione del primo: infatti l’eccepita carenza di interesse è conseguenza della disposizione normativa che prevede la generalità della sospensione di pagamento dei tributi, di talchè non vi è posizione differenziata fra chi ha chiesto e chi non ha chiesto di fruire della sospensione, ma solo fra chi ha pagato regolarmente quelle imposte e chi no (come l’odierno contribuente), fruendo quindi della sospensione ex lege e soggiacendo alla successiva disciplina di rango primario che ne regola il pagamento di cui è qui controversia;

che non può essere accolta la tesi ermeneutica della difesa del contribuente, ove fa leva sull’ordinanza della Protezione civile 20157 del 21 dicembre 1990 che fa menzione di domanda per ottenere la sospensione del pagamento dell’imposta: e ciò sull’argomento che si tratta di disciplina contingibile ed urgente, cedevole nella gerarchia delle fonti rispetto alla norma primaria, la L. n. 388 del 2000, citato art. 138, che ha inteso disciplinare diversamente la materia, ritenendo (a maggior garanzia del contribuente) che debbano essere considerati beneficiari delle sospensione non solo quelli che l’hanno richiesta (in ossequio all’ordinanza), ma anche coloro che -senza averla formalmente richiesta – semplicemente non abbiano pagato, qualificando il comportamento concludente come intenzione di avvalersi dei benefici di legge;

che non vi è error in judicando sul punto, nè la sentenza merita di essere cassata per questo profilo;

con deve ora esaminarsi il ricorso principale ove, con unico motivo, si lamenta violazione e falsa interpretazione del prefato L. n. 388 del 2000, art. 138, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; D.L. n. 105 del 2005, art. 1, comma 5 bis e comma 5 ter, convertito con modificazione dalla L. n. 156 del 2005, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che trattasi di agevolazioni per la regolarizzazione delle sospensioni di imposta nelle province siciliane orientali a seguito del sisma del 16 dicembre 1990;

che specificamente si controverte della portata della L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, poi aggiornato con L. n. 448 del 2001, che ha consentito ai soggetti colpiti dal sisma di regolarizzare le imposte per gli anni 1990-1992 versando il dovuto a titolo di capitale, al netto di quanto già eventualmente versato per capitale o interessi, entro il 15 dicembre 2002, eventualmente anche in 12 rate semestrali, la prima al 15 dicembre 2002 e l’ultima al 15 giugno 2008;

che l’automatismo è dato dalla circostanza che sono soggetti a tale disciplina tutti coloro che non abbiano già pagato, cioè si siano avvalsi (tacitamente o espressamente) della sospensione per il sisma;

che il comma 3 dello stesso articolo 138 prevede la notifica della cartella impositiva agli inadempienti entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata della possibile rateizzazione, quindi secondo il seguente calcolo: 15 giugno 2008 ultima rata delle 12 semestrali (15 dicembre 2002 – 15 giugno 2008) = 31 dicembre 2009 termine ultimo di notifica;

che nel caso di specie la notifica è avvenuta il 25 luglio 2006, per accertamento non controverso della CTR: è quindi notifica rituale e tempestiva;

che l’art. 138 precitato non subisce deroghe per riforme generali successive, in quanto norma eccezionale (art. 12 e 14 preleggi) e non può quindi essere accolta la difesa del contribuente che vuole applicata la novella generale del sopravvenuto D.L. n. 106 del 2005;

che, per i motivi sopraesposti, non può essere accolta l’eccezione del contribuente di non essere soggetto alla legge speciale, ma a quella generale (con decadenza quinquennale dalla dichiarazione dei redditi per la notifica della cartella esattoriale), in quanto non avrebbe presentato istanza di sospensione: essendo beneficiari della sospensione (e quindi soggetti alla disciplina speciale) tutti coloro che non hanno pagato (o per la parte non pagata) nei termini le imposte del 1990-1992;

che, in definitiva, il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere definita con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 2000 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472