LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28275-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 67/2011, della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositava il 25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 67/14/11, depositata il 25/5/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto nei confronti della sentenza n. 58/07/2009, emessa dalla CTP di Treviso in tema di silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRAP per il periodo d’imposta 2001/2004, ed avverso la cartella di pagamento relativa all’anno 2005, tutti addebiti d’imposta emessi nei confronti di D.F.;
la CTR di Venezia, per quanto qui rileva, ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità del gravame d’appello, per essere stato ricevuto l’atto d’appello del contribuente (21 luglio 2010), oltre il termine lungo di decorrenza dal deposito della sentenza oggetto di gravame;
avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi;
D.F., ritualmente intimato, non si è costituito.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nonchè dell’art. 149 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la tempestività o meno della notifica di un atto effettuata a mezzo posta debba essere valutata avuto riguardo al momento in cui l’atto è stato spedito, e non a quello in cui è stato ricevuto;
2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 327 c.p.c., e dell’art. 155 c.p.c., comma 3, per avere la CTR, erroneamente, ritenuto applicabile per la proposizione dell’appello, il termine di quarantacinque giorni dal deposito della sentenza di prime cure, in luogo del termine di un anno e quarantasei giorni;
3. i due motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati, ed in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente;
4. infatti, costituisce principio generale del diritto processuale tributario (Cass. n. 27067 del 2006) che, quando sia consentito servirsi del servizio postale, per la verifica della tempestività dei ricorsi del contribuente e delle impugnazioni sia del contribuente che dell’amministrazione finanziaria si deve aver riguardo non alla data di arrivo, bensì alla data di spedizione: e questo in rigorosa applicazione della fondamentale norma di riferimento costituita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, seconda parte, secondo la quale “in tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate”;
5. ciò stante, nel caso che occupa, la CTR ha violato tale principio, in quanto ha determinato la tempestività del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla data di ricezione dell’atto (21 luglio), senza tener conto della data di spedizione dello stesso (19 luglio), ed inoltre, ritenendo, erroneamente, in relazione alla scadenza del termine annuale, che quest’ultimo andasse a scadere il 18 luglio, in violazione, anche, di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e della L. n. 742 del 19698, art. 1, comma 1, (normativa “ratione temporis” applicabile) in base al quale il termine per la proposizione dell’appello era di un anno e quarantasei giorni.
6. il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla CTR di Venezia, che in diversa composizione provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018