Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25600 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12400/2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA DONADIO; (AMMESSA P.S.S. Delib. 22/05/2017 Ordine Avvocati di Matera);

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MATERA, depositato il 15/12/2016, emesso sul procedimento iscritto al n1016/2015 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con decreto del 15/12/2016 il Tribunale di Matera omologava l’accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso di T.A. per la verifica del requisito sanitario per il godimento dell’assegno di invalidità civile; dichiarava l’esistenza di una condizione di invalidità del 45% e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS e delle spese di consulenza tecnica “attesa l’assenza in atti di idonea documentazione della situazione reddituale aggiornata del nucleo familiare di parte ricorrente”;

che avverso il decreto ha proposto ricorso straordinario T.A., articolato in un unico motivo; l’INPS ha depositato procura alle liti;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Ha esposto di avere presentato, unitamente al ricorso introduttivo, autocertificazione del reddito (doc. 13), nella quale dichiarava di aver percepito nell’anno 2014, anno antecedente l’avvio del procedimento, un reddito pari ad Euro 6.328 ed ha denunziato l’omesso esame del documento; nel ricorso introduttivo ella aveva allegato che il procedimento era esente, richiamando la suddetta autodichiarazione. In ogni caso, nel fascicolo di parte (doc. 15) vi era la istanza di ammissione al gratuito patrocinio, corredata della relativa documentazione, poi accolta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto;

che parte ricorrente, non avendo reso nel ricorso introduttivo del giudizio la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., assume che egualmente sussistevano le condizioni per l’esonero dal carico delle spese in ragione:

– della dichiarazione resa ai fini della esenzione dal contributo unificato;

– della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine al reddito percepito nell’anno 2014, anno anteriore al deposito del ricorso;

– della intervenuta ammissione al gratuito patrocinio;

che,invero, esclusa in limine la rilevanza della dichiarazione resa in ricorso ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo unificato, in quanto relativa ad una soglia di reddito più ampia (Euro 31.884,48) di quella richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero dalle spese di causa, neppure appaiono decisivi gli ulteriori documenti (atto di notorietà ed ammissione al gratuito patrocinio) acquisiti agli atti di causa.

Va evidenziato che il richiamato art. 152, richiede che l’interessato, trovandosi nelle previste condizioni di reddito, formuli “apposita dichiarazione sostituiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, assumendone la relativa responsabilità.

Questa Corte ha già chiarito che tale onere è diretto a prevenire abusi e può essere assolto anche in forme non sacramentali (v. da ultimo Cassazione civile, sez. 6, 09/03/2017, n. 6146; 03/08/2016 n. 16132); si è aggiunto che va ritenuta efficace anche la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v. tra le altre, Cass., sez. 6, 07/03/2017, n. 5725; Cass. n. 16284/2011).

E’ tuttavia indispensabile una dichiarazione resa dalla parte, seppure senza osservare formule rigide e predeterminate, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio, cui si ricollegabile una assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ciò che nella fattispecie di causa è mancato, essendo stata resa la sola dichiarazione relativa alle condizioni di reddito per la esenzione dal contributo unificato;

che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in conformità alla proposta del relatore;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la sostanziale assenza di attività difensiva dell’INPS;

che, la parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 13.5.2017, non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto (ex plurimis: Cassazione civile, sez. 6, 12/04/2017, n. 9538).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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