Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25617 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3513-2018 proposto da:

GLI SPECIALISTI DEL VERDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPOSILE 10, , presso lo studio dell’avvocato MARINA ALTOBELLI, rappresentata c difesa dagli avvocati LUCIO MAZZOTTI, GIULIO CERIOLI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato DARIO COSTANZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LUCIBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2017 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 17/01/2017:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi A..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in concordato preventivo Gli Specialisti del Verde s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte d’Appello di Milano n. 2677/2017.

Resiste con controricorso la società Unicredit s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza camerale, in data 30/5/2018, la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore, a ciò abilitato giusta procura speciale in calce al ricorso. Il giudizio per cassazione va dichiarato pertanto estinto per rinunzia.

Visto l’art. 391 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00 di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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