Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25638 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17828-2017 proposto da:

IMPRESA DI B.C. DITTA INDIVIDUALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 16, presso lo studio dell’avvocato LUISA SISTO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA BARTOLLINI;

– ricorrente –

contro

H.E.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ODOARDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata dalla Impresa B.C. la sentenza n. 5/2017 della Corte di Appello di Perugia con ricorso fondato su un articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, in parziale accoglimento degli appelli innanzi ad essa proposti da entrambe le parti in causa, condannava l’ H.R. al pagamento in favore della Ditta odierna ricorrente della somma di Euro 7.100,67 a titolo di equo indennizzo, nonchè dell’importo di Euro novemila quale prezzo contrattualmente pattuito.

La sentenza, parzialmente riformata, del Tribunale di prima istanza aveva rigettato la domanda proposta dall’odierno controricorrente per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto inter partes per grave inadempimento della Impresa B..

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1- L’impugnata sentenza sarebbe – secondo la prospettazione di parte ricorrente – nulla per vizio di carenza di motivazione che non consentirebbe la comprensione delle ragioni poste a fondamento di essa.

2.- Il motivo non può essere accolto.

La prospettata nullità non sussiste.

La decisione gravata innanzi a questa Corte espone in modo esaustivo e comprensibile le ragioni poste a fondamento del proprio decisum.

Non sussiste, infatti, il prospettato “motivo di nullità della sentenza se dalla sua lettura è comunque possibile (come nell’ipotesi) individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione” (Cass. n. 3066/2002).

Il decisum della gravata decisione risulta adottato nell’osservanza delle leggi e dei principi ermeneutici affermati da questa Corte.

Parte ricorrente non adduce come e quale principio o indirizzo giurisprudenziale sia stato violato dalla gravata decisione, con ciò formulando un ricorso inammissibile (Cass. n.ri 635/2015 e 25124/2008).

3.- Il motivo è, dunque, infondato ed il ricorso non può, quindi, essere accolto e va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera gi Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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