Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25639 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18499-2017 proposto da:

D.S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3603/2017 del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da D.S.V. la sentenza n. 3603/2016 della Tribunale di Roma con ricorso fondato su due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione del Tribunale di Roma, accogliendo l’appello proposto da Equitalia e ritenuto che l’opponente D.S.V. era “decaduta dal proporre la doglianza di mancata notifica del verbale di contestazione”, riformava la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Roma n. 35912/15.

Quest’ultima accogliendo la domanda dell’odierna ricorrente, accoglieva l’opposizione proposta dalla medesima D.S. avverso la cartella di pagamento di cui in atti per omessa notifica dei verbali di infrazione al C.d.S..

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c..

3.- Il ricorso non è ammissibile.

Lo stesso risulta del tutto carente del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

Infatti è del tutto assente in ricorso la prescritta esposizione sommaria del fatto, requisito indispensabile di ammissibilità del gravame.

Neppure può ritenersi sostanziato il dovuto adempimento della detto requisito con l’allegazione di fotocopie di atti con pedissequa riproduzione dell’intero contenuto di atti processuali (Cass. civ., Sent. S.U. 11 aprile 2012, n. 5698, nonchè Cass. n. 16628/2009).

L’anzidetta ritenuta inammissibilità non consente lo scrutinio degli esposti motivi.

4.- Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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