LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso-18748-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.U.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 136172016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata dal Ministero dell’Interno la sentenza n. 1361/2016 del Tribunale il Perugia con ricorso fondato su un articolato motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogata, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione oggi impugnata dichiarava la nullità della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Perugia in data 23 – 26 aprile 2010.
Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione dell’odierno intimato B.U. avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia di cui in atti.
CONSIDERATO
che:
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge (L. n. 689 del 1981, art. 23) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
L’Amministrazione ricorrente lamenta, nella sostanza, l’errata ritenuta legittimazione processuale del Ministero dell’Interno in luogo, invece, di quella della Prefettura-U.T.G. di Perugia vertendosi – nella concreta fattispecie in giudizio- in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione e non a verbale di accertamento di violazione a norme del C.d.S..
1.1. – L’impugnata sentenza ha errato quanto alla ritenuta legittimazione del Ministero, facendo non corretta applicazione del dictum di questa Corte (Cass. n. 17289/2017). Senonchè tale correttamente Ministero, ma impugnazione ultima invocata decisione di questa Corte, letta, affermava che era legittimato il in differente caso (relativo, in ispecie, ad di verbale della Polstrada di Venezia), riaffermando – quindi, a contrario – la legittimazione della Prefettura – U.T.G. per il caso di opposizione non a mero verbale di accertamento, ma ordinanza – ingiunzione prefettizia.
Peraltro la fondatezza del fondato ricorso proposto emerge, altresì, da altre univoche ed ancor più esplicitamente chiare pronunce di questa Corte quali quelle di cui alle sentenza n.ri 23819/2009 e 8344/2013.
2.- Il motivo è, quindi, fondato ed il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa, così come in dispositivo, al fine della decisione della controversia in applicazione degli enunciati principi.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Perugia in diversi composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018