Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25642 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 22788/2017 avente ad oggetto regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 28.9.2017 nella causa promossa da:

C.A.;

contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, *****;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/09/2018 dal Presidente rel. Dott. LORENZO ORILIA;

viste le conclusioni del Procuratore Generale.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che nel giudizio di opposizione proposto da C.A. contro un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di Euro 2.000,00 comminata ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 2004, art. 2, comma 2 (violazione delle disposizioni sulla denominazione protetta), il Giudice di Pace di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo la controversia devoluta alla competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese;

che il predetto Tribunale, davanti a cui è stato riassunto il giudizio, ravvisando un conflitto di competenza, ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza con ordinanza 28.9.2017;

che le altre parti (a cui è stata comunicato il provvedimento del Tribunale, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11227/18) non hanno svolto difese, mentre il Procuratore Generale ha concluso perchè venga dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Catanzaro;

considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’opposizione all’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al D.Lgs. n. 297 del 2004, rientra nella competenza del giudice di pace e non in quella del tribunale delle imprese, in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa (v. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16863 del 14/08/2015 Rv. 636405; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25504 del 2017);

rilevato che, sulla scorta dei predetti principi, appare evidente l’errore di diritto del Giudice di Pace perchè nel caso in esame (v. ordinanza del Tribunale remittente) si discute proprio di una sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 297 del 2004, art. 2, comma 2, cioè in materia di denominazione protetta e quindi la sua competenza per materia non poteva essere declinata, posto che, come pure ha rilevato il Tribunale remittente, non ricorrevano neppure le ipotesi derogatorie in favore del Tribunale previste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 4 e 5;

ritenuta pertanto corretta la conclusione del Tribunale di Catanzaro, condivisa anche dal Procuratore Generale;

che pertanto va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Catanzaro a decidere sulla opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione in materia di violazione delle norme sulla denominazione protetta;

che la mancata attività difensiva delle parti esonera dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Catanzaro, fissando il termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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