LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2668/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, quale incorporante OLGIATA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1334/27/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30 novembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2018 dal Cons. Dott. ROBERTO MUCCI.
CONSIDERATO
che:
1. la CTR di Milano rigettava il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano con la quale era stata annullata la cartella di pagamento ***** emessa nei confronti di TRADIM s.p.a., quale incorporante Olgiata s.p.a., recante iscrizione a ruolo della somma di Euro 2.000,00 a titolo di omessi versamenti IVA per il periodo d’imposta 2004, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di Euro 2.757,47, oltre compensi di riscossione e diritti di notifica;
2. la cartella di pagamento era seguita al controllo automatizzato, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54-bis, della dichiarazione IVA 2005 della società incorporata Olgiata per l’anno d’imposta 2004, avendo l’ufficio contestato il mancato trasferimento nel corso del detto periodo d’imposta di parte del credito maturato nell’anno antecedente, nonchè l’utilizzo dello stesso in compensazione orizzontale mediante mod. P24, utilizzo non consentito alla società controllante ed a quella controllata nel primo anno di adesione alla procedura IVA di gruppo;
3. riteneva la CTR che, in merito all’interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., “qualunque sia la chiave esegetica (…) attraverso cui si valuta il quadro normativo di riferimento (…) non si può affermare che anche i crediti IVA maturati antecedentemente all’esercizio dell’opzione per l’IVA di gruppo debbano essere forzosamente trasferiti alla società controllante e non possono essere compensati o chiesti a rimborso dalla società controllata” (p. 4 della sentenza), ciò che troverebbe conferma nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 63 (legge finanziaria 2008) “che sancisce l’utilizzabilità, addirittura in via esclusiva, di tali eccedenze da parte della società controllata, in capo alla quale si sono formate, in maniera del tutto compatibile con le immodificate norme” di cui al D.M. 13 dicembre 1979, art. 4 e del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 8, invocate invece dall’ufficio a sostegno del divieto di utilizzabilità, interpretazione dalla quale discenderebbero effetti “disorganici e perniciosi per l’integrità patrimoniale dell’impresa, costretta, prima a versare l’IVA, e poi a chiederne il rimborso”, pur trattandosi per il fisco di credito riconosciuto ed incontestato;
4. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo; TRADIM non ha svolto difese.
RITENUTO
che:
5. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., D.M. 13 dicembre 1979, artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3: la sentenza impugnata violerebbe la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, atteso che il D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 – applicabile ratione temporis prima delle novità introdotte dall’art. 1, comma 63, della Legge Finanziaria 2008 – rende specificamente inammissibile la compensazione cd. orizzontale (tra debiti e crediti IVA e debiti e crediti relativi ad imposte diverse e contributi), avendo la contribuente dichiarato l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo, con automatica ed inderogabile cessione da parte della controllata del credito IVA maturato e non richiesto a rimborso; nella specie, emergeva infatti dalla dichiarazione per l’anno 2003 che era stato operato un non consentito trasferimento al gruppo solo di una parte del suddetto credito per destinarne il residuo ad altri utilizzi;
6. il motivo è fondato;
6.1. la disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo è regolata, nel regime ratione temporis applicabile, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3 (“Il Ministero delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33, siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili”; dal D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 1 (il quale prevede che i versamenti in questione possano essere eseguiti dagli enti o società controllanti, per l’ammontare complessivamente dovuto da essi e da una o più società controllate, al netto delle eccedenze detraibili risultanti alle liquidazioni periodiche); dal successivo art. 4 del medesimo D.M. (secondo cui entro il termine stabilito per la liquidazione dell’imposta “la società controllante deve calcolare, in apposita sezione dello stesso registro e tenendo conto delle eccedenze detraibili, l’ammontare complessivo dell’imposta ed eseguire il relativo versamento… A margine della liquidazione fatta dalle società controllate nell’apposita sezione del registro tenuto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 23 o 24, deve essere apposta la seguente annotazione: “Il saldo è trasferito alla società controllante… partita IVA n….””); dal D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 (“Non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2, i crediti e i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, u.c.. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui al citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, comma 2, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti”);
6.2. come già chiarito dalla Sezione in fattispecie analoga (Sez. 5, 19 maggio 2017, n. 12642; si v. anche Sez. 5, 19 maggio 2017, n. 12645) – posto che il regime dell’IVA di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti IVA delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso, ovvero ancora può procedere alla cd. compensazione orizzontale, ma del solo credito IVA di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi – le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri;
6.3. nel caso in esame, per l’anno d’imposta 2004, era indubitabilmente applicabile questa procedura, in seno alla quale, a norma del citato art. 73, si doveva tenere conto delle eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo, da trasferire, in base al D.M. del 1979, alla controllante e che comunque, in base al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, non potevano essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione;
6.4. nel novero delle eccedenze doveva dunque rientrare il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2003, sebbene si trattasse dell’anno antecedente a quello in cui il regime in questione è divenuto operativo: l’espressione “eccedenza detraibile” contenuta nell’art. 73 deve essere intesa, letteralmente, nel senso di eccedenza detraibile maturata dalla controllata (o anche dalla stessa controllante), a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicchè non è consentito all’interprete di introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo della norma, chiaramente desumibile dal suo tenore testuale (art. 12 preleggi);
6.5. l’interpretazione sostenuta dalla CTR (riportata supra, sub 3) collide con tale principio poichè il legislatore – come del resto esattamente argomentato dall’Agenzia ricorrente – ha espressamente inteso attribuire alla formula indicata una portata più ristretta soltanto con la legge n. 244 del 2007, a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’originario ricorso della contribuente TRADIM s.p.a. La ancor recente soluzione delle questioni interpretative affrontate giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente compensando le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018