LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22843/2013 proposto da:
M.A., *****, elettiva mente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi 51, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Itri, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Rete Ferroviaria Italiana SPA, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Verdi 9, presso lo studio dell’avvocato Stefano Crisci, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1448/2013 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto;
uditi l’Avvocato Fabrizio Amelia con delega per il ricorrente e l’Avvocato Stefano Crisci per la controricorrente che si sono riportati ai rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato in data 2/10/2013 da M.A. a Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per la cassazione della sentenza n. 1448/2013 del 13/3/2013 emessa dalla Corte d’appello di Roma con la quale era stato rigettato l’appello proposto dal medesimo ricorrente nei confronti della sentenza n. 39/2007 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta da Ferrovie dello Stato. Quest’ultima società aveva infatti convenuto in giudizio M.A. con citazione notificata nel 1996, al fine di sentirlo condannare al rilascio del terreno – piattaforma ferroviaria compresa fra il km. 25+806 ed il km 25+956 della linea ferroviaria “*****” in località ***** del Comune di Roma in quanto detenuto illegittimamente dopo la revoca – in data 1/1/1982 – della concessione precaria n. 7490 rilasciata il 14/6/1973. In considerazione dell’abusiva occupazione il Tribunale aveva anche condannato parte convenuta al pagamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di indennità di occupazione dal 1 gennaio 1982 oltre interessi e rigettato ogni altra domanda compresa quella riconvenzionale di usucapione ovvero di accessione invertita o di riconoscimento del diritto di superficie proposte dal convenuto.
2. L’appello articolato in sette motivi era stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare, era stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito di specificità prescritto dall’art. 342 c.p.c..
3. La cassazione della sentenza d’appello è richiesta sulla base di tre motivi, cui resiste Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, che ha pure depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di rito relative alla forma dell’atto di appello e al principio di specificità dei motivi ex art. 342, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si contesta che la Corte territoriale avrebbe valutato i motivi di appello alla stregua della normativa introduttiva del c.d. filtro in appello così come previsto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che, tuttavia, si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l’11/9/2012 mentre quello in esame era iniziato con atto notificato in data 4/9/2007 sicchè la nuova disciplina non avrebbe potuto essere applicata.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative all’azione di rivendicazione e all’onere della prova (artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) oltre che l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative alla liquidazione equitativa del danno nonchè la violazione delle norme sull’onere della prova (artt. 1224,1226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.) oltre all’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in merito (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).
4. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
4.1 Va osservato, preliminarmente, che la censura riguarda un errore in procedendo – rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non l’interpretazione o l’applicazione della norma regolatrice della fattispecie. Si contesta infatti che il giudice del gravame avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto del requisito di specificità dei motivi di appello, in particolare il primo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo.
4.2. Ciò implica che “la Corte assume sul punto la qualità anche di giudice del fatto processuale e che, pertanto, ben può procedere alla verifica circa la fondatezza del motivo di ricorso mediante accesso diretto agli atti processuali e nella fattispecie, all’atto di appello, onde riscontrarne l’effettiva rispondenza al paradigma normativo di cui all’art. 342 c.p.c.” (cfr., fra le plurime pronunce, Cass. 14 febbraio 2017, n. 4695).
4.3. Il parametro normativo utilizzabile per la valutazione della sussistenza dei requisiti dell’appello è ratione temporis l’art. 342 del seguente tenore” l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’articolo 163 c.p.c.”.
4.4. Ciò posto, occorre procedere secondo il consolidato orientamento chiaramente espresso dalla giurisprudenza di legittimità – richiamato nella pronuncia impugnata e confermato anche dopo la modifica dell’art. 342 c.p.c., di cui alla legge 134/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017) – che ravvisa nel giudizio d’appello una revisio prioris instantie sicchè la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In questa prospettiva, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la sentenza impugnata.
4.5. Peraltro, sempre secondo i consolidati principi in materia, è ritenuto ammissibile il richiamo alle difese svolte in primo grado nella misura in cui l’atto d’appello esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non potendo altrimenti ritenersi sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in quella sede senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizione adottate dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28057).
4.6. L’applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame induce a ritenere come, diversamente da quanto dichiarato dal giudice del gravame, i motivi d’appello articolati dall’appellante con particolare riguardo al primo, al terzo, al quinto ed al sesto avessero ad oggetto specifiche doglianze riferite alla decisione assunta dal giudice di prime cure sulle eccezioni e domande riconvenzionali formulate da parte convenuta in primo grado.
4.7. La conclusione involge, rispettivamente, il ritenuto difetto di legittimazione in capo alla società attrice, la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, di accessione invertita ed il diritto di superficie nonchè delle indennità per miglioramenti ed addizioni così come la liquidazione equitativa dell’indennità di occupazione. Riguardo a ciascuno di essi il corrispondente motivo di appello censura la sentenza impugnata individuando la statuizione censurata e spiegando gli specifici profili che ritiene non esaminati e vagliati dal giudice di prime cure. Il rinvio agli atti del primo giudizio non esaurisce tout court la doglianza, ma appare fatto solo “per completezza”, secondo un richiamo più stilistico che sostanziale, a fronte di una pronuncia che, ad avviso di parte appellante, non ha dato esaurientemente conto del titolo di proprietà in capo a chi ha agito per il rilascio, del rigetto della domanda di usucapione rispetto agli originari proprietari e dei parametri in forza dei quali si è proceduto alla determinazione della somma posta a carico di parte appellante a titolo di indennità di occupazione.
4.8. Del difetto di un adeguato esame da parte del giudice di prime cure appare peraltro consapevole anche la Corte territoriale laddove rileva il carattere implicito del rigetto da parte del Tribunale delle domande dell’odierno ricorrente fondate su un diverso titolo di proprietà.
5. Deve perciò concludersi per l’accoglimento del primo motivo con la cassazione della sentenza impugnata ed assorbimento degli altri due motivi, riguardanti il merito delle questioni oggetto della declaratoria di inammissibilità.
6. Va quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà anche sulle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018
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