LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18358/2013 proposto da:
S.P., S.S., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRITTI;
– ricorrenti –
contro
F.L., F.M., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
S.G.;
– intimata –
avverso la sentenza 111/12 del TRIBUNALE di Brescia e avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato MANCA BITTI Daniele, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato TORALDO Edoardo, con delega depositata in udienza dell’Avvocato BALIVA Marco, difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
1 Con ordinanza depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data la corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto da S.L. nei confronti di F.M., F. e L. avverso sentenza depositata il 18/06/2012 con cui il tribunale di Brescia ha accolto domanda di condanna al rilascio di immobile proposta dai signori F., rigettando dohianda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione.
2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto ricorso per cassazione – con atto avviato alla notifica ex L. n. 53 del 1994, con consegna a ufficio postale il 25/07/2013 – S.S., P. e L., quali eredi di S.L., articolando quattro motivi; hanno resistito F.M., F. e L., con controricorso, poi illustrato da memoria; non ha espletato difese S.G., anch’ella erede di S.L..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nei casi in cui l’appello venga dichiarato inammissibile – come nel caso di specie – ex art. 348-bis c.p.c., il legislatore – all’art. 348-ter c.p.c., comma 3 – ha previsto la possibilità di esperire ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza di primo grado. Il ricorso però, in base a detta disposizione e in deroga alle diverse disposizioni di rito, va proposto nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (v. art. 348-ter cit.). Sul tema, le sezioni unite di questa corte (n. 25513 del 13/12/2016) hanno statuito che il ricorrente, in questo caso, è soggetto/ ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, a un duplice onere di deposito, avente a oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività dei ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione.
3. Nel caso di specie, dall’esame degli atti emerge che l’ordinanza di inammissibilità della corte d’appello è stata depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data (cfr. anche attestazione di cancelleria richiesta d’ufficio, datata 26/02/2018); il ricorso per cassazione, invece, è stato proposto con atto avviato alla notifica ex L. n. 53 del 1994, con consegna ad ufficio postale il 25/07/2013.
4. Trattasi, quindi, di proposizione avvenuta oltre il sessantesimo giorno di cui all’art. 348-ter c.p.c., apparendo effettuata la notifica nel termine semestralè di cui all’art. 327 c.p.c., non applicabile al caso di specie.
5. Dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso, la pronuncia sulle spese deve seguire la soccombenza; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore dei controricorrenti delle, spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018