LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7487/2014 proposto da:
SABIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 98, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MAZZEI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DI LORETO a seguito di procura speciale conferita il 5 marzo 2018 in Chieti;
– ricorrente –
contro
FORMES S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO SUPINO, LORENZINA IEZZI;
SERVICE S.a.s di Z.M. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE CESARE.
– controricorrenti –
avverso lasentenza172/12 del TRIBUNALE di CHIETI e avverso l’ordinanza n. 20/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/07/2013, R.G.n. 1154/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per la dichiarazione di nullità
della sentenza;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO PANETTA, difensore della Soc. FORMES, che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti;
udito l’Avvocato FRANCESCO DE CESARE, difensore della Soc. SERVICE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 29/2/2002 il Tribunale di Chieti ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine a domanda proposta dalla Sabia s.r.l. di condanna della Service di Z.M. & C. s.a.s. alla rimozione della porta d’accesso di un appartamento in ***** e ha rigettato l’altra domanda di condanna di rimozione di servoscala, reputando entrambe le pretese infondate ai fini della soccombenza rispettivamente virtuale ed effettiva. In corso di causa era intervenuta adesivamente rispetto alla posizione della convenuta la Formes s.r.l. subentrata in contratto di locazione finanziaria di cui era precedentemente parte la s.a.s.:
2. Adita dalla Sabia s.r.l., con ordinanza depositata il 4/7/2013 comunicata in pari data a mezzo pec la corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
3. La Sabia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione dell’ordinanza della corte d’appello e della sentenza del tribunale, avviato alla notifica il 19/2/2014, articolato su quattro motivi, i primi due per asseriti vizi propri dell’ordinanza della porte d’appello, i secondi due relativi ad allegati vizi della sentenza del tribunale. Hanno resistito con controricorsi la Service s.a.s. e la Formes s.r.l.. Ha depositato memoria la Sabia s.r.l., con costituzione di nuovo difensore giusta procura unita alla memoria stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non può ritenersi ammissibile la memoria depositata nell’interesse della Sabia s.r.l. in data 09/03/2018 nè la procura a nuovo difensore ad essa materialmente unita, con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore. Va ricordato infatti (v. ad es. Cass. n. 18323 del 27/08/2014) che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45(ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2. Nel caso di specie il giudizio in primo grado è stato instaurato ben prima del 2009, onde si ricade nella necessità di conferimento della procura speciale – diversamente da quanto operato dalla Sabia s.r.l. – mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2.
2. Il ricorso è inammissibile. L’inammissibilità consegue alla tardività della sua proposizione.
3. L’art. 348-ter c.p.c., comma 3, dispone: “Quando è pronunciata l’inammissibilità (dell’appello), contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”.
4. Nel caso di specie, come emerge dallo stesso ricorso (p. 1), l’ordinanza risulta comunicata al difensore della ricorrente in data 4/7/2013 a mezzo pec, onde il termine di 60 giorni risulta elasso ben anteriormente rispetto alla notifica del presente ricorso.
5. E’ il caso di precisare che la tardività sussiste anche per il ricorso nella parte in cui con esso si censura l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se è vero, infatti, che le sezioni unite di questa corte, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass. sez. U. n. 1914 del 02/02/2016) hanno ammesso che “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c., sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, è anche vero che la giurisprudenza ha altresì chiarito (v. Cass. n. 3067 del 06/02/2017 e 20662 del 13/10/2016, cui qui intende darsi continuità) che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c., è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., nei casi in cui questa risulti consentita.
6. Dovendosi in definitiva dichiarare inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore di ciascuna parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificatò dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018