Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.25715 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1940-2014 proposto da:

FANIMAR – FONDO ASSISTENZA NAZIONALE INTEGRATIVA MARITTIMI C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO DONGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7475/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2013, R.G.N. 1122/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito l’Avvocato SERGIO LIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che in accoglimento del ricorso proposto da C.L. aveva condannato il Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi – Fanimar a corrispondergli la somma di Euro 15.493,71 oltre accessori, a titolo di indennizzo per il ritiro del libretto di navigazione avvenuto in data 13.3.2002 a seguito dell’accertamento della inabilità al lavoro da parte della Commissione medica permanente di primo grado.

2. La Corte di merito, pur prendendo atto del fatto che la Compagnia Assicurativa Helvetia aveva corrisposto al C. un indennizzo, ha tuttavia accertato che non era venuto meno l’interesse del Fondo alla decisione della controversia. Quindi, all’esito dell’esame delle censure formulate dal Fanimar alla sentenza di primo grado, ha escluso che il Tribunale, nel riconoscere in capo al Fondo una responsabilità a titolo risarcitorio, fosse incorso in un vizio di ultrapetizione. Ha sottolineato infatti che il bene della vita attribuito coincideva esattamente con quello azionato (l’indennizzo previsto dall’accordo sindacale in vigore al momento del ritiro del libretto di navigazione) ed ha ritenuto irrilevante la diversa qualificazione giuridica data dal giudice rispetto a quella prospettata dalle parti. Quanto alla responsabilità del Fanimar la Corte ha osservato che il Fondo, unico responsabile per l’assicurazione dei marittimi, sebbene sollecitato dal suo iscritto non gli comunicò il nome della Compagnia assicuratrice e pertanto il C., che aveva inoltrato la richiesta al Fanimar come era tenuto a fare in base agli accordi sindacali, venne a conoscenza dell’esistenza della polizza solo in corso di causa. Conclusivamente la Corte ha ritenuto che il Fondo avesse violato gli obblighi di comunicazione ed informazione che derivano dalla stipulazione del contratto di assicurazione per conto di chi spetta oltre che di fungere da rappresentante delle Compagnie presso gli assicurati e che, conseguentemente, fosse responsabile di tutti danni connessi all’impossibilità di attivare la copertura assicurativa e percepire l’indennizzo. Ha infine respinto l’eccezione di prescrizione biennale ex art. 373 cod. nav. osservando che non vi era alcun collegamento tra la pretesa rivendicata ed i diritti derivanti dal contratto di arruolamento.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre il Fanimar – Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi ed articola due motivi. Resiste con controricorso C.L..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riconosciuto al C. a titolo risarcitorio l’importo corrispondente all’indennizzo azionato con il ricorso sebbene una domanda di risarcimento del danno non fosse stata mai avanzata dal lavoratore che aveva chiesto la condanna del Fanimar a corrispondere al lavoratore l’indennizzo previsto per il caso di ritiro del libretto di navigazione in relazione alla permanente inabilità a seguito di infortunio sul lavoro.

5. Il motivo è infondato.

5.1. Occorre premettere che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass. 12/12/2014 n. 26159, 19/10/2015 n. 21087, 31/07/2017n. 19002). Sussiste il vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. Cass. 13/12/2010 n. 25140 v. anche 31/03/2017n. 8343).

5.2. La Corte territoriale, correttamente applicando i principi esposti, tenuto conto delle allegazioni del ricorrente e del bene della vita rivendicato ha qualificato la domanda, esattamente, come tesa ad ottenere dal Fondo rimasto inadempiente l’equivalente dell’indennizzo spettante e non conseguito a cagione della condotta inadempiente del convenuto. Così facendo si è limitata ad una diversa qualificazione della domanda senza incorrere nella violazione di legge denunciata. La Corte ha avuto ben presente il fatto che il Fanimar non era tenuto alla corresponsione diretta degli indennizzi ai marittimi infortunati, ma solo alla stipulazione di polizze assicurative necessarie per assicurare ai lavoratori dette prestazioni. Ha considerato altresì che era stata stipulata regolare polizza con la Helvetia Assicurazioni spa. Ha accertato che la domanda del C. nei confronti della Fanimar aveva ad oggetto la condanna del Fondo sia come diretto obbligato che indirettamente per il caso di accertati inadempimenti. Tanto si è verificato dall’esame degli atti consentito dalla censura formulata. Correttamente, pertanto, la Corte di appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che una domanda in tal senso era stata proposta e non sussiste il vizio denunciato (per una decisione analoga v. Cass. 24/01/2012 n. 954).

6. Con il secondo motivo di ricorso il Fanimar denuncia, ancora una volta, la nullità della sentenza per violazione dello stesso art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia su un motivo di impugnazione oltre che l’omesso esame dell’insussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene il Fondo ricorrente che la Corte di merito non avrebbe esaminato uno dei motivi di appello con il quale era stato denunciato che dalla mancata ricezione dell’informativa non era derivato al lavoratore alcun danno in quanto, già al momento in cui il C. aveva inoltrato la sua richiesta al Fanimar (il 14 marzo 2015), era maturata la prescrizione annuale, ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., nei confronti della società di assicurazione che avrebbe dovuto onorare la polizza. Tale termine, infatti, decorreva dalla data di cancellazione dagli elenchi della gente di mare del lavoratore (il 13.3.2002). In ogni caso deduce che comunque sarebbe stato omesso l’esame della sussistenza di un danno in rapporto di causalità con l’inadempimento rilevato dalla sentenza. Tale omissione sarebbe rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto atterrebbe alla mancata valutazione di un fatto decisivo per la decisione della controversia. Il Fondo aveva infatti contestato la sussistenza di un danno, conseguente all’asserito inadempimento degli obblighi informativi, sebbene prima ancora della richiesta la pretesa del C. si era prescritta a prescindere dal dedotto inadempimento del Fanimar.

7. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

7.1. Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. va rilevato che il Fondo, pur dolendosi dell’omessa pronuncia su un motivo di appello, trascura però di riportare, seppure per sintesi, la sentenza di primo grado censurata e di trascrivere la censura, che come riferisce nel corpo del ricorso, sarebbe articolata in due diversi e distinti aspetti tanto da integrare due diverse censure: una concernente 1"insussistenza dell’inadempimento l’altro riguardante l’insussistenza del danno.

7.2. Va qui ribadito che anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. 27/07/2012 n. 13374, 04/04/2014 n. 8008, 02/12/2014n. 25482).

7.3. Quanto al denunciato omesso esame della intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo, va rilevato che la Corte di merito da atto di aver considerato l’eccezione e di averla ritenuta infondata sicchè la censura è infondata.

8. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso esime dall’esaminare la richiesta formulata, al punto tre del ricorso subordinatamente all’accoglimento delle altre censure, di decisione nel merito della controversia.

9. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il Fanimar alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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