Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25718 del 15/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9148-2013 proposto da:

B.G. C.F. *****, + ALTRI OMESSI, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA COLETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato IOLANDA PETRACCHINI giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE FORMIA C.F. *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MIGNACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI RUSSO giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA C.F. *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.g. proposto da:

P.E. C.F. *****, B.A. C.F. *****, B.P. C.F. *****, BA.AL. C.F. *****, quali eredi di B.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA COLETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato IOLANDA PETRACCHINI giusta delega in atti;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA C.F. *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMUNE FORMIA, DIREZIONE DIDATTICA ***** CIRCOLO FORMIA, DIREZIONE DIDATTICA ***** CIRCOLO FORMIA, ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE FORMIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6833/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2012 R.G.N. 9136/2006;

Il P.M. ha conclusioni scritte.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha respinto le domande proposte da Z.G. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti appartenenti al personale amministrativo tecnico e ausiliario in servizio presso istituti scolastici ubicati nel territorio del Comune di Formia, i quali avevano convenuto in giudizio l’ente municipale chiedendo che lo stesso venisse condannato a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di Euro 955,45, pretesa a titolo di compenso per l’attività prestata nel servizio di mensa nell’anno scolastico 2000/2001;

2. la Corte territoriale ha premesso che è rilevabile d’ufficio la questione se dal titolo azionato in giudizio derivi per l’attore il diritto invocato nei confronti del convenuto, sicchè, nella fattispecie, l’Amministrazione comunale, costituitasi tardivamente in giudizio, ben poteva rilevare di non essere tenuta al pagamento della retribuzione aggiuntiva, trattandosi di una mera difesa e non di eccezione in senso stretto, soggetta alle decadenze di cui all’art. 416 cod. proc. civ.;

3. il giudice di appello ha evidenziato che in attuazione della L. n. 124 del 1999 gli appellati erano transitati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per cui gli stessi non potevano richiedere il pagamento della prestazione aggiuntiva resa nel servizio di mensa scolastica al Comune di Formia che, con il Protocollo d’ Intesa del 7 febbraio 2001, attuativo della Convenzione del 24 luglio 2000, si era unicamente obbligato a trasferire all’istituzione scolastica i fondi necessari per consentire l’espletamento del servizio;

4. infine la Corte romana ha evidenziato che non poteva essere esaminata la fondatezza della domanda proposta nei confronti del MIUR, perchè gli appellati, che in primo grado avevano chiesto la condanna in via solidale anche del Ministero, rispetto a quest’ultimo erano risultati soccombenti e, quindi, avrebbero dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a reiterare le domande respinte;

5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Z.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese il solo Comune di Formia che, con ricorso incidentale, ha riproposto le questioni non affrontate dal giudice d’appello;

6. la cassazione della sentenza è stata domandata anche da P.E. nonchè da B.A., P. e Al., in qualità di eredi di B.G., con separato ricorso affidato a quattro motivi, al quale il Comune di Formia non ha resistito, rimanendo intimato;

7. il MIUR ha resistito a quest’ultimo ricorso mentre, in relazione a quello di Z.G. e degli altri litisconsorti sopra indicati ha solo chiesto di potere partecipare all’udienza di discussione della causa;

8. il Procuratore Generale con atto depositato il 4 maggio 2018 ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

9. in data 8 maggio 2018 Z.G., + ALTRI OMESSI, nella qualità di erede di B.G., hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal Comune di Formia e dall’Avvocatura Generale dello Stato;

10. i ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO

CHE:

1. la rinuncia al ricorso, ritualmente proposta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ. da Z.G., + ALTRI OMESSI, nella qualità di erede di B.G., determina, limitatamente a detti ricorrenti, l’estinzione del processo e non dà luogo a pronuncia sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4, attesa l’accettazione della rinuncia stessa da parte dei controricorrenti;

2. è cessata la materia del contendere quanto ai ricorrenti B.A., P. e Al., perchè, come si evince dalla documentazione prodotta, la posizione di tutti gli eredi di B.G. è stata definita in sede transattiva e le parti hanno concordato anche sulla compensazione delle spese di lite;

3. non produce effetti processuali il decesso di L.C., intervenuto in corso di causa e dichiarato dal difensore, perchè “nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non assume alcun rilievo” (Cass. n. 1757/2016);

4. il primo motivo del ricorso proposto da L.C., + ALTRI OMESSI denuncia “nullità del procedimento di secondo grado e nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 331 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4” perchè nel giudizio di primo grado erano stati convenuti, oltre al Ministero, le Direzioni Didattiche del ***** e ***** Circolo di Formia nonchè l’Istituto Comprensivo *****, ai quali l’appello non era stato notificato:

4.1. con provvedimento reso all’udienza del 7 giugno 2011 la Corte territoriale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, effettuata dal Comune appellante solo limitatamente al Ministero dell’Istruzione, sicchè l’impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2;

5. la seconda censura, formulata ex art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5, addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

5.1. i ricorrenti insistono nel sostenere che è affidata alla disponibilità delle parti la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’eccezione proposta solo tardivamente dal Comune, costituitosi all’udienza di discussione e non nel rispetto del termine previsto dal richiamato art. 416 cod. proc. civ.;

5.2. aggiungono che l’ente non aveva fondato l’eccezione sui documenti richiamati nella sentenza impugnata, limitandosi genericamente ad affermare che le intese non prevedevano alcun obbligo di corresponsione in favore dei ricorrenti, ma solo l’impegno, tra l’altro mai assunto dal Comune di Formia, a trasferire alle istituzioni scolastiche un finanziamento, finalizzato a consentire l’attivazione dei servizi;

5.3. precisano, infine, che in applicazione della L. n. 124 del 1999 il servizio di mensa scolastica era rimasto di competenza dell’ente territoriale, tanto che la Giunta Comunale aveva approvato con la Delib. n. 119 del 2001 il protocollo d’intesa, stipulato dall’assessore competente con i dirigenti scolastici, che prevedeva un finanziamento aggiuntivo pari a Lire 1.850.000 per ogni unità impegnata nelle scuole;

6. il terzo motivo denuncia, oltre al vizio motivazionale, violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999 e ribadisce che l’organizzazione del servizio di mensa scolastica era rimasta a carico degli enti locali, tenuti, di conseguenza, al pagamento della retribuzione dovuta al personale utilizzato;

6.1. assumono i ricorrenti che nell’intesa nazionale, nonchè in quella locale, erano stati individuati i servizi che dovevano essere assicurati dai Comuni, i quali ne assumevano direttamente i relativi oneri economici, sicchè del tutto ingiustificatamente il Comune di Formia aveva revocato la precedente deliberazione;

7. il ricorso incidentale del Comune di Formia ripropone, con un unico motivo, le questioni non esaminate dalla Corte territoriale, perchè assorbite dalla ritenuta assenza della necessaria legittimazione attiva;

8. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, non avendo i ricorrenti riportato il contenuto dell’ordinanza e della relazione di notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nè fornito indicazioni in merito all’allocazione di detti atti;

8.1. va ribadito che, anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicchè la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (fra le più recenti Cass. nn. 22880/2017, 2771/2017, 11738/2016);

8.2. non vale a sanare il vizio l’allegazione degli atti alla memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. perchè “i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili” (Cass. n. 3780/2015);

8.3. a soli fini di completezza va osservato che “l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligato sicchè se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno solo soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall’art. 331 cod. proc. civ.” (Cass. n. 2854/2016);

9. il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, da trattarsi unitariamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati, perchè correttamente la Corte territoriale ha escluso l’eccepita tardività della contestazione da parte del Comune di Formia della titolarità del rapporto controverso;

9.1. le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. n. 2951/2016);

9.2. conseguentemente hanno evidenziato che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”;

9.3. dai principi di diritto sopra richiamati discende che poteva e doveva il giudice di appello esaminare i titoli invocati dagli originari ricorrenti, per valutare se gli stessi attribuissero ai lavoratori la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, ossia il diritto di pretendere dal Comune di Formia, soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro ormai intercorrente con il MIUR ex lege n. 124 del 1999, il pagamento della prestazione aggiuntiva effettuata per consentire il servizio di mensa scolastica;

9.4. la Corte territoriale, evidenziato che la L. n. 124 del 1999 aveva lasciato immutata la competenza degli enti locali a gestire i servizi aggiuntivi rispetto a quello scolastico, ha esaminato la Convenzione nazionale del 24 luglio 2000 ed anche il Protocollo d’Intesa del 7.2.2001 intervenuto con il Comune di Formia, al quale fa espresso riferimento la motivazione della sentenza, per giungere alla conclusione che detti titoli contrattuali obbligavano l’ente territoriale a finanziare le spese del personale connesse all’espletamento del servizio ma non attribuivano al personale ATA un diritto da far valere nei confronti del Comune, tenuto solo a fornire al Ministero la provvista necessaria;

9.5. in tal modo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio della relatività dell’efficacia del contratto, in forza del quale quest’ultimo, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, non può fare sorgere diritti soggettivi in capo a terzi che siano estranei al rapporto contrattale nè può modificare le obbligazioni che gravano su una delle parti in relazione al distinto rapporto che la lega ad altro soggetto;

9.6. i ricorrenti non indicano, come sarebbe stato loro onere, i criteri di ermeneutica contrattuale violati dalla Corte romana e si limitano a contrapporre, inammissibilmente, una diversa interpretazione dei titoli contrattuali a quella data dal giudice di merito;

9.7. è noto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti ed è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni la pronuncia impugnata si sia discostata dai richiamati canoni legali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27136/2017);

10. la ritenuta infondatezza del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale che, in quanto proposto dalla parte integralmente vittoriosa, deve ritenersi condizionato anche a prescindere da una espressa indicazione in tal senso (Cass. S.U. n. 7381/2013);

11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con conseguente condanna di L.C., + ALTRI OMESSI, che non hanno rinunciato al ricorso, al pagamento in favore del Comune di Formia delle spese e delle competenze professionali liquidate come da dispositivo;

11.1. le spese non possono essere liquidate in favore dell’Avvocatura dello Stato perchè la stessa non ha svolto attività difensiva in relazione al ricorso proposto da Z.G. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe;

11.2. in relazione alla sola posizione di L.C., + ALTRI OMESSI sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo limitatamente ai ricorrenti Z.G., + ALTRI OMESSI, nella qualità di erede di B.G..

Dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorrenti B.A., B.P. e Ba.Al..

Rigetta il ricorso proposto da L.C., + ALTRI OMESSI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Formia, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Compensa integralmente fra le parti le spese, quanto alla posizione di B.A., B.P. e Ba.Al.. Nulla sulle spese quanto agli altri ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di L.C., + ALTRI OMESSI, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472