Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25731 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19052-2013 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/08/2012, R.G.N. 588/2008.

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha rigettato la domanda dell’Università degli Studi di Pisa, rivolta all’annullamento della pronuncia del primo Giudice, il quale, dichiarando l’amministrazione inadempiente nei confronti della dipendente F.M.A., l’aveva condannata a riconoscerle l’inquadramento nella qualifica di Ispettore Generale di Ragioneria, e a corrisponderle le differenze retributive decorrenti dal *****, ferma la carenza di giurisdizione per il periodo anteriore (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7);

la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado quanto alla competenza del Giudice Ordinario per il periodo successivo al *****, sul presupposto che la controversia aveva ad oggetto il comportamento inadempiente dell’amministrazione e non l’illegittimità di un atto di gestione del rapporto d’impiego; nel merito ha poi statuito che la posizione soggettiva della F., concernendo il riconoscimento di un diritto di natura retributiva, non era mai degradata a interesse legittimo, nè che a tale rivendicazione fosse da ostacolo la circostanza che gli atti d’inquadramento, non impugnati, erano divenuti definitivi;

ha rilevato che l’amministrazione non aveva mai contestato che la dipendente non avesse maturato i requisiti per l’inquadramento nella qualifica di Ispettore Generale di Ragioneria, ma aveva eccepito che detta qualifica apparteneva a un ruolo ad esaurimento, soppresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3;

ha, pertanto, riconosciuto il diritto all’inquadramento (e alle differenze retributive) ora per allora, riferendo l’accertamento alla data anteriore alla vigenza del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, per la cassazione della sentenza ricorre l’Università di Pisa con tre motivi; F.M.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

con provvedimento del Magistrato coordinatore delle Sezioni Unite civili, depositato il 14 febbraio 2018, in risposta ad una nota del Presidente Titolare della Sezione Lavoro, questa Sezione è stata autorizzata ad esaminare la questione di giurisdizione proposta nel presente ricorso, essendosi su di essa ripetutamente pronunciate le Sezioni Unite;

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 e dei principi in tema di riparto della giurisdizione”; sostiene che la causa petendi dell’azione sarebbe consistita nella contestazione all’Università nel mancato inquadramento nel ruolo ad esaurimento come Ispettore Generale di Ragioneria della carriera speciale, stante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo alla dipendente; che, trattandosi di richiesta di riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera dalla data in cui avrebbe dovuto disporsi detto inquadramento, la dipendente sarebbe stata titolare di un interesse legittimo soggetto al termine di impugnazione di sessanta giorni e, conseguentemente, alla giurisdizione amministrativa; per quanto riguarda poi il periodo successivo alla soppressione del ruolo ad esaurimento ad opera del D.Lgs. n. 29 del 1993, la Corte d’Appello avrebbe violato le norme in materia di soppressione dei ruoli ad esaurimento, facendo derivare conseguenze giuridiche dall’esistenza di una posizione soggettiva non più azionabile;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 29 gennaio 1986, n. 23, art. 15, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 25, comma 4, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 3”; evidenzia che la soppressione delle qualifiche ad esaurimento per il personale delle Università era avvenuta in epoca anteriore al D.Lgs. n. 29 del 1993, poichè già la L. n. 13 del 1986, all’art. 15, aveva stabilito che i dipendenti collocati nelle qualifiche a esaurimento, di cui al Titolo 3^ del D.P.R. n. 748 del 1972, dovessero essere inquadrati nella nona qualifica funzionale dell’area amministrativo – contabile;

afferma che non sussiste alcun interesse pubblico all’attribuzione di una qualifica che non trova più fondamento nell’odierna organizzazione della p.a. perchè, qualora il legislatore avesse voluto attribuire un qualche effetto in via retroattiva ai ruoli ad esaurimento soppressi, avrebbe a ciò provveduto espressamente;

il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia”, il Giudice dell’Appello, pur avendo confermato la definitività degli atti d’inquadramento, non si è pronunciato sull’eccezione di prescrizione formulata dall’Università; se avesse considerato quanto eccepito in materia dall’odierna ricorrente, non avrebbe potuto non accertare che, essendo decorsi oltre trent’anni dal *****, non solo era scaduto il termine d’impugnativa di sessanta giorni, ma anche quello di prescrizione decennale relativo al mancato riconoscimento della qualifica, decorrente dal momento dal quale il provvedimento di riconoscimento avrebbe dovuto essere adottato;

il primo motivo è infondato;

il diritto oggetto di contestazione concerne le conseguenze, sugli sviluppi professionali e sul trattamento retributivo, della mancata ricostruzione della carriera della dipendente da parte dell’amministrazione universitaria; esso postula che il Giudice valuti le conseguenze del supposto inadempimento, di carattere permanente, come incidente su tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro;

non può affermarsi, come sostiene il ricorrente, che il thema decidendum risultasse circoscritto ad atti di gestione amministrativa di carattere unilaterale, in presenza dei quali la dipendente vantava soltanto un interesse legittimo, da far valere innanzi al giudice amministrativo nei termini previsti per l’impugnativa del silenzio inadempimento;

ciò premesso con riferimento alla natura della causa petendi, che si avrà modo di approfondire nell’esame del secondo motivo di ricorso, in materia di riparto di giurisdizione occorre muoversi nel solco dell’interpretazione che, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha dato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali hanno configurato la giurisdizione amministrativa come l’eccezione riservata alle sole questioni che si consumano entro il 30 giugno 1998 (Sez. Un. n. 3183/2012; n. 6102/2012; n. 8520/2012; n. 143/2013; n. 14745/2014);

nel caso di specie non ha errato la Corte d’Appello nel ritenere la propria giurisdizione per il periodo successivo al *****; in base alla disciplina vigente e alle pronunce di questa Corte sul cd. frazionamento della tutela giurisdizionale, l’anteriorità dell’atto originario che si presume lesivo non rileva quando gli effetti di esso si protraggono oltre il ***** (Sez. Un. n. 14745/2014), in quanto l’unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione del giudice ordinario, Giudice esclusivo del rapporto d’impiego pubblico, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto si pronuncino due Giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia;

il principio può essere propriamente applicato anche all’ipotesi della mancata adozione da parte dell’amministrazione datrice di un atto d’inquadramento per il quale il dipendente assume di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, i cui effetti pregiudizievoli si protraggono nel tempo; tali effetti, che traggono origine dalla mancata adozione di un provvedimento amministrativo (ricostruzione della carriera), vengono a sostanziare il petitum della domanda risarcitoria proposta al Giudice ordinario, il quale dovrà accertarne la fondatezza entro i confini temporali della propria giurisdizione;

anche il secondo motivo è infondato;

la controversia si colloca all’interno di una vicenda normativa caratterizzata da una vasta produzione concernente il riordino delle qualifiche dei dipendenti delle amministrazioni, anche autonome, dello Stato nel passaggio dagli inquadramenti di cui al D.P.R. n. 3 del 1957 alle qualifiche funzionali (L. n. 312 del 1980), recante “Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato”;

in particolare, con riferimento al personale delle cd. carriere speciali, soppresse dal D.P.R. n. 1077 del 1970, art. 17, il legislatore ha inteso attuare un intervento perequativo, rivolto a consentire ai dipendenti ad esse appartenenti l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive ordinarie, e la conseguente progressione in detto ambito, secondo la disciplina susseguitasi in materia (Cass. n. 10008/2016);

tale intervento aveva condotto all’istituzione dei cd. ruoli a esaurimento (D.P.R. n. 748 del 1972), per accedere ai quali bisognava possedere una serie di requisiti stabiliti dalla legge (cfr. art. 155, ult. parte, della L. n. 312 del 1980), in cui veniva inquadrato il personale appartenente alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o a qualifiche equiparate;

i cd. ruoli ad esaurimento sono stati in seguito soppressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in cui è stato trasfuso il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, il quale prevede che “Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, artt. 60 e 61 e successive modifiche e integrazioni,(…) i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del *****, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza a esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il contratto collettivo”;

la norma in parte ricalca una disposizione della L. n. 23 del 1986, emanata proprio per il personale dipendente delle Università che, all’art. 15 nell’istituire la 9^ qualifica funzionale, aveva conservato in capo al personale proveniente dal ruolo a esaurimento la qualifica ad personam;

questo essendo, in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento, l’affermazione contenuta nel motivo di ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire conseguenze giuridiche a un inadempimento dell’Università relativo a ruoli organici ad esaurimento soppressi dalla legge, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;

quest’ultima ha svolto un accertamento di fatto, al cui esito ha affermato che l’Università non aveva mai contestato alla F., segretario amministrativo, inquadrato nella ex 8^ qualifica funzionale (odierna cat. D) e vincitrice di un concorso pubblico per la carriera speciale di ragioneria, il mancato possesso dei requisiti per l’inquadramento nel ruolo a esaurimento quale Ispettore Generale di Ragioneria;

l’inadempimento da parte dell’Università è fatto derivare dal non avere la stessa operato la corretta ricostruzione della carriera della dipendente la quale (alla stregua della normativa intervenuta negli anni al fine di governare la transizione del sistema di qualificazione professionale pubblico), aveva acquisito i requisiti per l’inquadramento nella qualifica di Ispettore Generale di Ragioneria – ruolo ad esaurimento – ancor prima della soppressione delle carriere speciali ad opera del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3;

l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello non può dirsi idoneamente censurato dall’odierna ricorrente, la quale pretenderebbe di sentir escludere la propria responsabilità a motivo della sopraggiunta soppressione dei ruoli a esaurimento, negando, tra l’altro che il pregiudizio fosse attuale e misurabile, in quanto, ancorchè soppressi i ruoli ad esaurimento, le relative qualifiche erano state mantenute ad personam;

la provenienza dai ruoli soppressi ha continuato a produrre effetti “perequativi” pur dopo la loro soppressione, avendo il legislatore mantenuto in capo al personale dei ruoli ad esaurimento particolari vantaggi, individuati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3 nella particolare posizione giuridica del personale, destinatario di funzioni vicarie e/o di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, o di funzioni di studio, ricerca, vigilanza, ispezione delegati dal dirigente, e in un trattamento differenziato previsto dai contratti collettivi;

il terzo motivo è fondato;

la sentenza impugnata è viziata per aver omesso di pronunciare sull’eccezione relativa alla decorrenza della prescrizione decennale sull’eventuale diritto all’inquadramento e quinquennale sulle differenze retributive, dal momento in cui l’amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica; la stessa avrebbe dovuto essere presa autonomamente in considerazione, perchè proposta dall’amministrazione nell’atto introduttivo del giudizio, e non già, come ipotizza la difesa di parte controricorrente, ritenuta “risolta” implicitamente attraverso il riferimento alla conferma “integrale” da parte della Corte d’Appello della sentenza di primo grado, la quale ha statuito in merito all’eccepita prescrizione;

in definitiva, sulla fattispecie va affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario; quanto ai motivi di ricorso, il terzo è fondato, il primo e il secondo sono infondati; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice Ordinario. Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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