Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25735 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27657-2013 proposto da:

S.D. C.F. *****, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIORGIO GRECO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AVIOLAMP G. G. DI SC.LU. & C. S.A.S., ora AVIOLAMP DI M.M.S. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante M.M.R., AVIOLAMP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI FABBRI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI RENNA giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 916/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/04/2013 R.G.N. 1696/2012.

RILEVATO

che:

S.D. adiva il Tribunale di Lecce ed esponeva di avere gestito un impianto di distribuzione carburante sito in ***** concessogli in comodato con decorrenza ***** dalla ditta F., cui nel ***** era subentrata la Aviolamp G. G. di Sc.Lu. & c. s.a.s. con la quale il ***** sottoscriveva un nuovo contratto. Alla società, in data *****, subentrava la Aviolamp s.r.l. che il ***** faceva sottoscrivere al comodatario, atto di rinuncia alla gestione dell’impianto, con dichiarazione di nulla avere a pretendere.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente chiedeva dichiararsi illegittimo il maggior prezzo imposto dalle società Aviolamp sulle forniture di prodotti petroliferi e condannarsi le predette al pagamento della somma di Euro 37.581,09, anche a titolo di ingiustificato arricchimento; condannarsi comunque le società alla corresponsione della somma di Euro 6.581,62 a titolo di un bonus di fine gestione. Ritualmente instaurato il contraddittorio ed espletata attività istruttoria, con sentenza non definitiva del 7/7/2011, e definitiva del 12/4/2012, il Tribunale accoglieva il ricorso del lavoratore e condannava le società convenute in solido al pagamento dei differenti margini di compenso tra quelli dovuti in forza degli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative dei gestori e titolari dell’autorizzazione, e quelli corrisposti, oltre il bonus di fine gestione, nella misura di Euro 12.284,87.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che rigettava integralmente le domande attoree.

La Corte di merito perveniva a tale convincimento sul rilievo che con dichiarazione ***** diretta all’UTF e per conoscenza alla Aviolamp s.r.l., il lavoratore aveva comunicato di aver rinunciato alla licenza e alla gestione dell’impianto di distribuzione carburanti AViolamp, per aver chiuso tutti i conti con la società e non avendo più nulla a pretendere. La Corte argomentava che l’atto in questione faceva riferimento ad una pregressa chiusura dei conti, non risultante, tuttavia, versata in atti. Deduceva poi, che al fine di determinare la misura dei compensi correlati alla vendita dei carburante secondo i dettami del nuovo contratto inter partes stipulato il ***** – che all’uopo rinviava ai termini dell’accordo interprofessionale ***** e al D.Lgs. n. 32 del 1998 – sarebbe stata necessaria la produzione dell’accordo, nella specie non offerta dal ricorrente.

In tal senso criticava il modus procedendi seguito dal CTU nominato in prime cure, il quale aveva stabilito le differenze spettanti allo S. in base all’Accordo interprofessionale API, scelto fra molti, in assenza di motivazione. Neanche congrua doveva, infine, ritenersi la liquidazione delle somme liquidate in sentenza, non rinvenendo applicazione alla fattispecie, l’art. 36 Cost. concernente esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.

La cassazione di tale decisione è domandata dallo S. sulla base di plurimi motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Aviolamp di M.M.S. & c. s.a.s. succeduta ad Aviolamp G. G. di Sc.Lu. & c. s.a.s. nonchè la Aviolamp s.r.l., che hanno depositato a propria volta memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo 1 si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2113 c.c., degli artt. 115 – 116 – 228 – 229c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la “quietanza” di cui alla dichiarazione in data *****, ritenendola generica, e rimarcando la carenza di alcun atto di chiusura dei conti cui la dichiarazione medesima faceva riferimento. Si osserva, per contro, che la prova espletata aveva consentito di accertare che non vi era stata, in realtà, alcuna rinuncia ai diritti nascenti dallo svolgimento della attività lavorativa e l’esito dell’interrogatorio reso dai procuratore speciale della società appellante Aviolamp s.a.s., aveva evidenziato che era stato erogato in favore dei comodatari che avevano aderito alla politica aziendale, un “bonus” di fine gestione, non accettato, tuttavia, dallo S..

2. Con il motivo 1.2, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione secondo i parametri di cui alla censura che precede, il ricorrente stigmatizza l’impugnata sentenza per la contraddittorietà ed insufficienza di motivazione sui punto decisivo relativo alla “quantificazione” del credito nei confronti della Aviolamp s.r.l. laddove “attribuiva carattere confessorio alla dichiarazione del ***** con la soc. AVIOLAMP s.r.l.”.

3. Con la censura 2 è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2113 c.c., dell’art. 228 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sempre con riferimento alla lettera del ***** si rileva che la stessa non reca alcuna menzione della chiusura dei conti con la Aviolamp s.r.l., in tal senso palesandosi la contraddittorietà ed insufficienza di motivazione della pronuncia.

4. La terza critica deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1, degli artt. 2697 – 2113 c.c. e degli artt. 115 – 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che le società Aviolamp s.a.s. ed Aviolamp s.r.l. fossero libere di pattuire il prezzo del carburante, non dovendosi attenere a quanto previsto dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, come previsto dal D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1, commi 6 e 10.

5. Con il motivo 3.2 si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di merito tralasciato di considerare che era stata versata in atti, allegata al fascicolo di parte, copia degli Accordi Interconfederali dei quali era stata erroneamente rilevata l’omessa produzione.

6. Con il motivo 3.3 è denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici dei gravame accertato l’obbligo per le società Aviolamp di pattuire il prezzo dei carburanti sulla base degli accordi interconfederali, secondo la nuova normativa vigente in materia.

7. Con il motivo 4 si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 – 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sempre con riferimento alla omessa considerazione da parte dei giudici del gravame, della documentazione allegata al fascicolo di parte, che era stata pertanto, correttamente consultata dal nominato ausiliare il quale aveva congruamente elaborato i conteggi poi recepiti dal giudice di prima istanza.

8. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, vanno disattesi.

Essi recano, invero, promiscuamente, la deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, lamentando errores in iudicando e vizio di motivazione, senza adeguatamente specificare quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono invece essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (vedi in motivazione, ex allis, Cass. 6/5/2016 n. 9226, Cass. 8/6/2012 n. 9341, nonchè Cass. 23/9/2011 n. 19443, Cass. 11/4/2008 n. 9470).

Va inoltre considerato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta da giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15/12/14 n. 26307, Cass. 24/10/2007 n. 22348). Sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione dei fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

9. Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme” viene prospettata una diversa lettura dei dati istruttori acquisiti (avuto particolare all’interpretazione della dichiarazione S. rilasciata ***** e riguardo agli esiti dell’interrogatorio formale reso da G.G. nella sua qualità di procuratore speciale di Sc.Lu., ritenuti del tutto trascurati), che non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità secondo i limiti imposti dall’art. 360, comma novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS. UU. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054.

La struttura motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, secondo l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

10. Peraltro non può sottacersi che, come fatto cenno nello storico di lite, nel proprio iter argomentativo la Corte distrettuale ha ritenuto non determinante ai fini del decidere, a dichiarazione sottoscritta dal comodatario, di rinuncia alla licenza e alla gestione dell’impianto, in cui affermava di non aver più nulla a pretendere dalla società Aviolamp, motivando essenzialmente il rigetto della pretesa azionata dallo S., sul rilievo della insussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’accordo interprofessionale del ***** che non risultava esibito; nella carenza, oltretutto, della prova che Aviolamp – piccolo distributore autonomo – appartenesse ad alcuna delle associazioni di categoria delle grandi reti di distribuzione del carburante. La Corte ha criticato, poi l’operato del CTU che “sovvenendo inopinatamente alle carenze di prova di S., ha stabilito le differenze facendo riferimento all’accordo interprofessionale della API, scelto tra i tanti senza alcuna motivazione”, non condividendo la condanna delle società al pagamento degli importi indicati nella sentenza di primo grado, in situazione di inapplicabilità dell’art. 36 Cost..

Si palesa, quindi, non decisivo il richiamo disposto dal ricorrente con i primi due motivi alla dichiarazione dello S. del *****, perchè non posto a fondamento della decisione; nè le ulteriori censure risultano idonee ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito, considerato che il ricorrente, pur deducendo di aver ” prodotto gli Accordi Interconfederali di cui sostiene l’applicabilità, e riportando l’elenco dei documenti allegati al fascicolo di parte in cui risulta inserita copia dei “provvedimenti relativi agli Accordi Interprofessionali” (motivo 3 2 pag. 23), sempre genericamente indicati, omette di riportarne il contenuto onde consentire a questa Corte di verificare ex actis, la fondatezza del ricorso, in coerenza col principio di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 c.p.c. di cui quello di autosufficienza è naturale corollario (vedi ex plurimis, Cass. 15/7/2015 n. 14784 cui adde Cass. 27/7/2017 n. 18679).

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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