LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13777-2013 proposto da:
M.G. *****, C.G. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA GIOCOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCA CHIETERA;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. *****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO giusta delega in atti.
– controricorrente –
– avverso la sentenza n. 319/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 04/07/2012, R.G.N. 755/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’STEFANO che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale dell’Avv. FRANCESCA CHIATERRA;
udito l’Avv. ANTONINO SGROI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 319 del 2012, ha respinto l’impugnazione proposta da S.A., C.G. e M.G. (nella qualità di ex soci della s.n.c. C.G. & c.) avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Matera che aveva parzialmente accolto, nei limiti della prescrizione dei crediti contributivi maturati antecedentemente all'*****, l’opposizione a cartella esattoriale proposta nei riguardi dell’Inps, relativa a crediti contributivi per Lire 73.205.638 derivanti dalla affermata irregolarità dei contratti di apprendistato relativi a tre dipendenti, nel periodo *****.
2. La Corte territoriale ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado che, pur calcolando nella durata dell’apprendistato di D.C.C. il periodo di sospensione per l’espletamento del servizio militare, aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva anche in considerazione dell’ onere, che incombe su chi richiede il beneficio, di farne domanda espressa, corredata dalla relativa documentazione, al fine di rendere certa l’indicazione del termine finale dell’apprendistato; inoltre, ha condiviso il giudizio dell’assenza del carattere della particolare qualificazione della figura del falegname per giustificare la fruizione dei benefici previsti per l’apprendistato relativamente ai lavoratori Ma.An. ed T.A., ultraventenni al momento dell’assunzione.
Ciò premesso, la Corte territoriale ha affermato che l’obbligo contributivo di cui si pretendeva l’adempimento non derivava dalla mancata applicazione di previsioni contrattuali retributive ma dall’impossibilità di inquadrare il rapporto di lavoro concretamente svolto quale contratto di apprendistato in difetto dell’assolvimento dell’onere di allegazione e di prova gravante sul richiedente, non potendosi quindi giustificare la fruizione dei benefici connessi all’assunzione di apprendisti, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta.
3. Avverso tale sentenza C.G. e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso ha per oggetto la violazione del D.Lgs. n. 303 del 1946, art. 1 e della L. n. 25 del 1955, artt. 2,11 e 12, imputandosi alla sentenza impugnata di aver confermato quanto espresso nel verbale ispettivo in relazione alla circostanza che l’apprendista D.C.C., assunto il *****, avrebbe dovuto conseguire il livello “D” dopo due anni e quattro mesi e cioè il ***** e non il *****, con ciò non tenendosi conto che la chiamata alle armi per assolvere all’obbligo di leva aveva sospeso il rapporto di lavoro, con la conseguente errata rideterminazione della contribuzione versata per gli apprendisti nella misura prevista per i lavoratori comuni.
2. Con il secondo motivo, sempre in ragione della mancata considerazione del periodo di sospensione del rapporto di apprendistato per l’espletamento del servizio di leva, si denuncia la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 21 laddove era previsto il mantenimento per un anno, dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in lavoro a tempo indeterminato, del beneficio della contribuzione ridotta.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 21, comma 5 e degli artt. 62 e 63 del c.c.n.l. legno, sughero ed artigianato del 2 marzo 1993, relativamente alla posizione dei lavoratori Ma.An. ed T.A. quanto al superamento dei venti anni di età al momento della loro assunzione in presenza di assunzioni avvenute, ad avviso dei ricorrenti, per qualifiche ad alto contenuto professionale.
4. Il quarto motivo denuncia la violazione e o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’ insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alle posizioni dei lavoratori T. e L. giacchè il mancato rispetto delle previsioni del c.c.n.l., contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, era stato riferito in sede ispettiva ad altri diversi lavoratori e non ai due citati lavoratori apprendisti.
5. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata è sostanzialmente incentrata sui seguenti punti: a) in materia di agevolazioni contributive è onere di colui il quale ne pretende il riconoscimento, da parte dell’Inps, oltre che farne esplicita richiesta, allegare e provare le concrete circostanze che ne costituiscono i presupposti applicativi e ciò non si era verificato nel caso di specie; b) la sentenza di primo grado aveva, comunque, considerato la sospensione del rapporto di apprendistato relativo a De Cicco verificatasi a seguito dell’espletamento del servizio di leva prestato dal medesimo ed anche se la datrice di lavoro non aveva mai comunicato tale dato all’Inps; c) il peculiare requisito dell’attribuzione finale di una qualifica ad alto contenuto professionale (che avrebbe consentito la deroga relativa all’assunzione di apprendisti di età superiore ai venti anni, ai sensi della L. n. 25 del 1955, art. 6) non poteva trarsi dalla mera qualifica di “falegname”; d) il riferimento a differenze retributive previste dal contratto collettivo applicato ai dipendenti indicati in verbale non era relativo a scorrette quantificazioni ma derivava dalla rilevata erroneità dell’inquadramento dei medesimi lavoratori, per cui era irrilevante la omessa specificazione del dettaglio delle singole voci.
6. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi entrambi alla posizione del dipendente D.C. ed agli effetti dell’espletamento del servizio di leva sulla permanenza delle agevolazioni contributive correlate al rapporto di apprendistato, sono inammissibili. La Corte territoriale ha esplicitamente affermato, con duplice esposizione di ragioni concorrenti, che il Tribunale aveva calcolato il periodo di sospensione del rapporto di apprendistato determinato dall’espletamento del servizio militare e che, comunque, la datrice di lavoro – che pure aveva l’onere di farlo – non aveva mai indirizzato all’INPS alcuna comunicazione a riguardo al fine di giustificare la fruizione della contribuzione ridotta.
7. A fronte di tale esplicita motivazione, le censure in esame, non confrontandosi con la sentenza impugnata, richiamano considerazioni del tutto estranee alla concreta questione addotta dalla sentenza impugnata che, sostanzialmente, ha rilevato l’ininfluenza del periodo di sospensione per servizio militare espletato dal D.C. per fare rientrare la durata del relativo rapporto di apprendistato nei limiti legali di cui alla L. n. 25 del 1955, art. 7, all’epoca vigente ed alla contrattazione collettiva richiamata dalla stessa disposizione.
8. I motivi, in spregio al canone di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, omettono del tutto di riferire i contenuti della valutazione, relativa allo svolgimento del rapporto di apprendistato, effettuata dalla sentenza di primo grado richiamata dalla Corte d’appello e non offrono alcun concreto elemento relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del D.C.; non precisano il tempo in cui la sospensione sarebbe avvenuta, non riportano le specifiche contestazioni contenute nel verbale ispettivo. Ci si limita a riferire di aver prodotto il foglio di congedo illimitato di cui non viene riportato il contenuto, nè tale atto risulta allegato al ricorso per cassazione. Tali carenze, posto che non consentono di collocare nel tempo lo svolgimento del rapporto di apprendistato in esame, nè di fissare i momenti in cui si sarebbe prodotto l’effetto sospensivo derivante dallo svolgimento del servizio di leva e la trasformazione del rapporto di apprendistato in lavoro a tempo indeterminato, inibiscono il vaglio di legittimità richiesto e manifestano l’infondatezza della censura di violazione di legge il cui positivo riscontro presuppone la esatta esposizione della fattispecie di fatto regolata dalla disposizione di legge che si assume essere stata violata.
9. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito. (n. 18292 del 2008, n. 18819 del 2010). il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (ex plurimis, Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 26809 del 2016).
10. Analoghe considerazioni devono essere formulate in ordine al terzo motivo di ricorso che riguarda il superamento del limite anagrafico dell’età per la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori Ma.An. ed T.A.. In questo caso la sentenza impugnata ha rimarcato la complessità del giudizio sulla “qualifica ad alto contenuto professionale” che, ove presente in applicazione delle concrete definizioni professionali contenute nel contratto collettivo di categoria ” Legno e sughero” applicato dalla società, avrebbe legittimato, ratione temporis, l’innalzamento dell’età dell’apprendista al momento dell’assunzione sino ai 29 anni ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 21, comma 5. La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto del tutto insufficiente il mero riferimento alla figura del falegname quale figura di “alto contenuto professionale” richiesto dalla citata disposizione ed il motivo, anche in questo caso, non confrontandosi con il contenuto della decisione, si limita a richiamare i contenuti, per stralcio, dell’art. 62 citato c.c.n.l. dai quali si trae solo l’indicazione che fanno parte della categoria in oggetto le professionalità di cui al “1^ gruppo” e cioè i lavoratori che si occupano di “lavorazione manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio: doratori, laccatori, mobilieri, tappezzieri, ecc..”.
I ricorrenti, continuando a sostenere, dunque, la tesi che la figura del “falegname” in sè considerata, sia immediatamente riconducibile – in ragione di indefinite affinità professionali ad un alto contenuto professionale – senza neanche farsi carico di illustrare tale tesi con quelle particolari specificazioni, utili al fine di evidenziare l’erronea interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, richieste dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione sopra ricordata. Inoltre, non risulta neanche allegato al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che sanziona tale omissione con la improcedibilità dell’impugnazione, il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro su cui si fonda la censura.
11. Anche il quarto motivo è infondato. La violazione dell’art. 2697 c.c., in particolare, può derivare soltanto dalla circostanza che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole, dettate da quella norma, di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018). Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha deciso in base ad una scorretta individuazione di tale regola ma ha ritenuto che la censura non fosse pertinente perchè la contestazione del servizio ispettivo aveva ritenuto che i lavoratori interessati non fossero stati inquadrati e, quindi, retribuiti secondo l’inquadramento invece loro spettante.
12. Peraltro, come è noto, in punto di oneri di allegazione e di prova nell’ambito del regime delle opposizioni a cartella relative a crediti contributivi ed ai poteri delle parti relativi all’oggetto devoluto nel processo, si è ritenuto che ai sensi dell’art. 2697 c.c., esattoriale con la quale l’ente previdenziale ha iscritto a ruolo le differenze contributive non pagate (Cass. 24 luglio 2014, n. 16930).
14. All’interno di tale quadro di ripartizione dell’onere probatorio si pongono le singole questioni riguardanti l’efficacia probatoria degli atti prodotti dalle parti, del comportamento dalle stesse tenute fuori dal processo e nel processo medesimo e resta fermo che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze istruttorie quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (in questi termini con riguardo al processo previdenziale si v. Cass. 23 maggio 2013, n. 12734).
15. Ciò premesso, va rilevato che il motivo in esame non contiene una precisa ricognizione delle ragioni di credito contributivo oggetto della censura: invero, si denuncia una motivazione incongrua per un affermato errore di valutazione della specificità del motivo d’appello, ma non si indicano i fatti storici e fattuali, decisivi e controversi tra le parti, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare.
Questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale). (Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 16655 del 2011).
16. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono le ragioni, costituite dal rigetto dell’impugnazione, perchè i ricorrenti versino l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018