Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25741 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26239/2012 proposto da:

COMPUPRINT S.R.L., P.I. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIO XI 13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CARAMELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.L., M.D., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE BISACCA, STEFANO MUGGIA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 384/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2012, R.G.N. 957/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.L., M.D. ed P.E. ad essere assunti da Compuprint s.r.l. dal 1.3.2009 ed ha condannato la detta società al pagamento in favore di ciascuno delle somme in dispositivo indicate, oltre accessori;

1.1. che la decisione è stata fondata sull’inadempimento di Compuprint s.r.l. (già Sferal WWT) all’impegno, contratto in sede di accordo stipulato con le organizzazioni sindacali ai sensi, della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, di assumere, entro il termine del 1.3.2009, i dipendenti delle società in amministrazione controllata Finmek Automation s.r.l. ( N. e M.) e CPG International s.p.a. ( P.) le cui aziende erano state acquistate da Sferal WWT;

1.2. che il giudice di appello esclusa la natura programmatica di tale accordo, ha ritenuto, quindi, il diritto dei lavoratori originari ricorrenti ad essere assunti da Compuprint s.r.l., al più tardi, entro il 28.2.2009, e riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno per il ritardo nell’assunzione avvenuta solo in data 21.6.2009;

1.3. che la relativa quantificazione è stata commisurata alle differenze, nel periodo dedotto, tra la retribuzione piena, corrispondente a quella contrattuale ed il trattamento percepito per effetto del provvedimento di cigs che aveva interessato le rispettive società in amministrazione controllata, non avendo Compuprint s.r.l., sulla quale ricadeva il relativo onere, provato che i detti lavoratori, sarebbero stati posti in cigs ed esclusi da ogni rotazione in caso di passaggio alle proprie dipendenze nel termine previsto;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Compuprint s.r.l. sulla base di due motivi al quale hanno resistito i lavoratori con tempestivo controricorso;

2.1. che il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso ed il subordine per il suo rigetto;

2.2. che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria tardiva.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2071 e 2077 c.c., in relazione all’Accordo 26.1.2007 e insufficiente e contraddittoria motivazione. Si censura, in sintesi, la interpretazione dell’accordo richiamato come direttamente impegnativo della società acquirente nei confronti dei singoli lavoratori; si assume, infatti, che esso era preordinato alla tutela dell’interesse generale ed alla salvaguardia dell’occupazione e, pertanto, destinato ad esplicare la propria efficacia unicamente sulle parti firmatarie;

2. che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo. Si censura la sentenza impugnata con riferimento alla misura del quantum riconosciuto a titolo risarcitorio; si sostiene che nella determinazione delle differenze tra il percepito ed il percipiendum non era stato considerato che presso essa Compuprint era in atto una procedura di cigs come desumibile dal verbale di Accordo in data 26.1.2007, dal verbale di Accordo in data 10.6.2009 e dalla Ipotesi (firmata) di Accordo allegata al precedente, e che tale procedura concerneva tutti i lavoratori in forza alla società, di talchè ai fini del risarcimento del danno, non poteva farsi riferimento alla retribuzione piena spettante agli originari ricorrenti in caso di assunzione nel termine del 28.22009. Si deduce che fin dalla memoria di primo grado della società era stato allegato che i lavoratori ricorrenti, anche ove assunti entro il termine del 28.2.2009, sarebbero stati tra quelli assegnati alla cig/cigs e di avere articolato specifici capitoli di prova a riguardo. In questa prospettiva si contesta l’affermazione del giudice di appello secondo la quale la società non aveva offerto prova della circostanza. Si evidenzia, in fine, che le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alla rotazione non erano pertinenti posto che la questione esulava dall’ oggetto di controversia;

3. che il primo motivo di ricorso è inammissibile sia in quanto non è riprodotto il contenuto dei documenti dei quali si asserisce la errata valutazione da parte del giudice di merito sia in quanto la deduzione di errata interpretazione del contenuto degli Accordi richiamati, nella quale si sostanziano le censure formulate, non è veicolata, come prescritto, dalla deduzione della violazione di specifici criteri legali di interpretazione;

3.1. che, in relazione al primo profilo si ritiene, infatti, di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, Cass. n. 26174 del 2014); che il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento e il secondo mediante trascrizione o riassunto nel ricorso del suo esatto contenuto (Cass. n. 2861 del 2014, Cass. n. 2427 del 2014, Cass. n. 2966 del 2011). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 761 del 2014, Cass n. 24448 del 2013, Cass. n. 22517 del 2013), occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini (Cass. n. 748 del 2014, Cass. n. 15634 del 2013);

3.2. che in relazione al secondo profilo si richiama la giurisprudenza di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (Cass. n. 11254 del 2018, Cass. 2465 del 2015, Cass. 4178 del 2007);

4. che il secondo motivo è anch’esso inammissibile in quanto i documenti dai quali si asserisce risultare la circostanza che presso Compuprint era in atto una cigs che coinvolgeva tutti i dipendenti non sono stati evocati nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come prescritto; inoltre, la circostanza richiamata ha natura meramente indiziaria di talchè la stessa, anche ove provata, sarebbe idonea, al più, a fondare un ragionamento presuntivo il ricorso al quale, tuttavia, costituisce espressione di una scelta del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 09/02/2004 n. 2431);

4.1. che la doglianza riferita alla mancata ammissione della prova orale è inammissibile per difetto di decisività delle circostanza articolata in quanto, in relazione al periodo in controversia, per quel che qui rileva, ci si limita a prospettare che i lavoratori via via assunti sulla base degli accordi intervenuti erano stati posti per la maggior parte in cigs (v. in particolare punto 9);

4.2. che il giudice di appello ha espressamente considerato tale ipotesi laddove ha fatto riferimento alla ammissione della società formulata nella memoria difensiva in appello relativa al fatto che non tutti i lavoratori transitati a SferaL WWT erano rimasti costantemente in cigs, ritenendola, con valutazione priva di incongruità e quindi incensurabile in sede di legittimità, inidonea a fondare la presunzione di una collocazione in cigs anche degli odierni controricorrenti in relazione al periodo dedotto;

5. che all’inammissibilità del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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