Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25745 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10386/2018 proposto da:

L.E., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8410/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 27/09, depositata l’11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da L.E. ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.A..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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