LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10386/2018 proposto da:
L.E., ricorso non notificato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8410/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 27/09, depositata l’11/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da L.E. ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.A..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018