Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25751 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18063/2017 proposto da:

COMUNE DI ORTISEI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREAS STACUL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 06/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Bolzano rigettò la domanda proposta da V.R. nei confronti del Comune di Ortisei per il risarcimento dei danni che aveva subito a seguito della caduta sul marciapiede di una strada comunale, provocata dalla presenza di una lastra di ghiaccio; la Corte di Appello ha riformato la sentenza, affermando la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., sul duplice rilievo che la situazione di pericolo avrebbe potuto essere prevenuta dal custode e che non era emersa la possibilità di ascrivere al V. una “condotta colposa avente effetto liberatorio totale o parziale rispetto alla responsabilità” del Comune;

ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ortisei, affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; ha resistito l’intimato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, pur dando atto (alla prima pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata in data 8.5.17, non ha provveduto agli adempimenti prescritti, ossia a depositare copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati (atto impugnato e relazione di notifica) con attestazione di conformità di tali documenti cartacei agli originali digitali; quanto prodotto (relazione di notificazione sottoscritta dal mittente avv. Monti e messaggio di spedizione a mezzo PEC) è infatti privo di attestazione di conformità;

non risulta pertanto soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 30765/2017 e Cass. n. 17450/2017);

ne consegue l’improcedibilità del ricorso, atteso che tale relata non risulta nella disponibilità della Corte neppure “perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio”, come indicato da Cass., S.U. n. 10648/2017 a parziale superamento del precedente orientamento espresso da Cass., S.U. n. 9005/2009;

nè il ricorso risulta proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da poter ritenere comunque rispettato il termine “breve” di impugnazione (la notifica è avvenuta in data 7.7.2017, quando era ormai scaduto – il 5.7.2017 – il termine decorrente dalla pubblicazione, avvenuta il 6.5.2017);

sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite, atteso che il ricorso è stato notificato in epoca anteriore al consolidamento dell’indirizzo di cui sopra in materia di adempimenti correlati al deposito della sentenza notificata a mezzo PEC;

ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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