Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25761 del 15/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15664/2014 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato RAFFAELE LEPORE ed elettivamente domiciliata a Roma, via di Pietralata 320, presso lo studio dall’Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSARIO FOLLIERI ed elettivamente domiciliata a Roma, via Appia Nuova 251, presso lo studio dall’Avvocato MARIA SARACINO, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2014 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 16/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

C.G., con citazione notificata in data 13/5/2004, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Lucera, S.M. deducendo: di aver acquistato da Sa.Ga., con atto del 29/5/1995, il locale terraneo e parzialmente interrato facente parte del fabbricato sito a *****, con accesso dai civici ***** e dal civico n. *****, composto da due vani siti al piano terra e di quattro vani; – nell’anno 2002, la convenuta, proprietaria dell’appartamento sito a *****, primo piano, ha installato una porta in ferro immediatamente a ridosso del portone di *****; – il cancello impediva al C. di accedere ai suoi locali; – la convenuta, con raccomandata AR del 23/9/2002, era stata invitata a ripristinare lo stato dei luoghi ma senza esito; – il difensore dell’epoca della S., con nota dell’1/10/2002, aveva riconosciuto il diritto del C. di passaggio per accedere ai suoi locali, facendo, tuttavia, riferimento ad un altro e diverso cancello che nulla aveva a che fare con quello oggetto di contestazione; – l’attore, con raccomandata AR del 15/10/2002, aveva chiarito di quale cancello si trattava, ribadendo che quello installato in corrispondenza del portone andava rimosso; – la convenuta, però, non ha receduto dal suo illegittimo comportamento.

Il C., quindi, ha concluso chiedendo al tribunale di dichiarare l’illegittimità del comportamento posto in essere dalla S. e, per l’effetto, condannare quest’ultima al ripristino dello stato dei luoghi, con l’ordine di rimuovere il cancello indebitamente collocato nell’immediata adiacenza del portone, ed al risarcimento dei danni, da liquidare equitativamente in Euro 4.600,00.

S.M., ammettendo di aver installato il cancello, ha resistito alla pretesa dell’attore deducendo, tra l’altro, l’inesistenza del diritto, la mancanza dei danni lamentati e la liceità della sua condotta.

Il tribunale di Lucera, con sentenza del 7/9/2007, ha rigettato la domanda.

C.G. ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo che, in riforma della stessa, la corte d’appello accogliesse le domande, da lui proposte in primo grado e rigettate dal tribunale.

La S. ha resistito al gravame insistendo per l’integrale conferma della sentenza impugnata.

La corte d’appello di Bari, con sentenza del 16/4/2014, ha accolto l’appello ed ha, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordinato a S.M. la cessazione di ogni molestia e turbativa dirette contro il diritto di proprietà del C. e la rimozione del cancello dalla stessa apposto nelle immediate adiacenze del portone di *****. La corte ha, inoltre, condannato la S. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 4.600,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni.

La corte d’appello, in particolare, dopo aver premesso che l’azione proposta dal C., incontestatamente proprietario di un immobile avente come unico accesso quello da *****, in quanto diretta a far accertare l’illegittimità del comportamento della convenuta, consistito nell’impedire all’attore l’accesso alla sua proprietà esclusiva, dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’art. 949 c.c., comma 2, a norma del quale il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, nonchè chiedere che si ordini la cessazione delle eventuali molestie o turbative, oltre al risarcimento del danno, ha ritenuto, per un verso, che il C. (come riconosciuto con missiva sottoscritta dal difensore della S.) avesse il diritto, già in precedenza esercitato, di accedere alla sua proprietà dal portone sito al civico n. ***** e, per altro verso, che la S., impedendo al C. l’accesso dal portone di *****, avesse arrecato allo stesso turbativa o molestia, con la conseguente necessità, ha concluso la corte, del ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento dei danni per le molestie arrecate, che sono in re ipsa, da liquidare, in via equitativa, in Euro 4.600,00, oltre accessori.

S.M., con ricorso notificato il 17/6/2014, ha proposto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 22/5/2014.

Ha resistito, con controricorso notificato il 14/7/2014, C.G..

LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 949 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di applicare dell’art. 949 c.c., comma 2, dimenticando, però, che si controverteva in ordine ad una presunta servitù di passaggio vantata dal C. sul bene di proprietà della S., che il tribunale aveva, in effetti, escluso, e non al diritto di proprietà del C. sull’immobile costituito dall’accesso da *****, la cui prova, peraltro, non può essere fornita con i soli certificati catastali.

2. Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, per un verso, ha accertato che il C. fosse il proprietario di un immobile con unico accesso dal portone sito al civico ***** e, per altro verso, ha ritenuto, con statuizione rimasta priva di specifiche censure, che lo stesso avesse il diritto, già in precedenza esercitato, di accedere a tale proprietà attraverso il predetto portone. Ed a fronte di tale accertamento, in fatto e in diritto, la corte d’appello ha correttamente ritenuto che la S., avendo impedito al C. l’esercizio del diritto di accedere alla sua proprietà passando dal portone di *****, così turbandone l’esercizio, dovesse essere condannata al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione del cancello da essa apposto nell’immediata adiacenza del portone di *****, ed al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre SG per il 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472